Azienda di trasporti vince il ricorso al TAR contro il Comune

21 Febbraio 2023 - 17:16

Accolto il ricorso dei proprietari e condannato l’Ente al pagamento delle spese

FRIGNANO – Azienda di trasporti presenta ricorso dinanzi al TAR della Campania, contro il Comune, e vince.

Una ditta di trasporti ha vinto il ricorso presentato, contro il Comune di Frignano, ottenendo l’annullamento dell’ordinanza avente ad oggetto la “sospensione di qualsiasi attività commerciale e/o terziaria e ripristino dello stato dei luoghi secondo la originaria configurazione” sui terreni da loro posseduti (si tratta di un lotto di terreno di circa 5.000 mq in zona D2 (Insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale e la restante parte in zona E -Zona agricola- e l’azienda da anni è impegnata nell’attività di spedizione, trasporto e consegna per conto terzi).

La vicenda risale al 2011 quando le allora proprietarie di un terreno comunicarono, agli uffici predetti, l’inizio di alcuni lavori per la realizzazione di un muro di cinta. Successivamente i nuovi proprietari dell’area comunicavano al Comune i lavori di manutenzione del muro di recinzione esistente.

Dopo 10 anni, esattamente 14 giugno del 2021, il Comune di Frignano, sulla base del rapporto della Polizia Municipale, ordinava “di provvedere alla sospensione ad horas di ogni attività di commercio e/o servizi”.

Ecco allora la decisione di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania a seguito del quale il giudice ha sottolineato che “l’ordinanza

dispone, genericamente, la sospensione dell’attività commerciale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi e ciò, sul piano urbanistico-edilizio” ma “sia il muro di recinzione che l’esercizio dell’attività di spedizione e trasporto sono esonerati dal rilascio di un provvedimento autorizzatorio, poiché soggiacciono ad appositi regimi amministrativi di liberalizzazione per modo che i lavori di recinzione dell’appezzamento di terreno, e la relativa manutenzione, risultano riconducibili agli interventi soggetti a Scia (tempestivamente e compiutamente segnalati all’amministrazione resistente)”

Riguardo al divieto di prosecuzione dell’attività commerciale, il giudice ha evidenziato che l’amministrazione “non ha adottato alcuna motivazione a sostegno dell’ordinanza, né tantomeno prescritto le misure necessarie alla conformazione dell’attività intrapresa, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime”. Quindi l’Ottava Sezione del TAR della Campania ha accolto il ricorso e condannato il Comune al pagamento di 2mila euro ai ricorrenti

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