Sosta a pagamento nelle strisce blu, illegittima se non vi sono parcheggi gratuiti nelle vicinanze

30 Luglio 2023 - 18:00

A tal riguardo l’associazione Asso-Consum, guidata dall’avvocato Antonio Grimaldi, ha assistito un automobilista di Capua multato nelle strisce blu proprio nella città di Fieramosca

CAPUA – Visto l’imminente esodo estivo, con l’invasione dei turisti nelle città con le auto al seguito, spesso gli automobilisti vanno incontro a sanzioni amministrative riguardanti la sosta a pagamento nelle strisce blu. Al riguardo La Cassazione Con Ordinanza n. 15678/2020, Sesta Sez. Civile, del 23 Luglio del 2020 si è occupata dalla questione riconoscendo le ragioni di un’ automobilista multato perché aveva lasciato la propria auto in sosta negli stalli a pagamento, senza esibire la relativa ricevuta di pagamento. A tal riguardo l’associazione Asso-Consum, guidata dall’avvocato Antonio Grimaldi, ha assistito un automobilista di Capua multato nelle strisce blu proprio nella città di Fieramosca. Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere riprendendo un’ordinanza della Cassazione, la n. 15678/2020, Sesta Sez. Civile, del 23 Luglio del 2020 ha riconosciuto le ragioni dell’automobilista riprendendo pedissequamente l’ordinanza dei giudici della Suprema Corte precisando che, “quando l’automobilista lamenta la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio libero, è onere dell’ente dimostrare l’esistenza della delibera che esclude l’obbligo di garantire le strisce bianche accanto a quelle blu, ad esempio perché si tratta di zone a traffico limitato, aree di particolare rilevanza urbanistica oppure individuate dalla Giunta come caratterizzate da particolari esigenze e condizioni di traffico”.

Secondo il Gdp e la Corte di Cassazione, “in relazione agli obblighi di cui all’art. 157, 6° co., c.d.s., è onere della Pubblica Amministrazione sia dare prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, dare prova dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s.* in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, 8° co., seconda parte, c.d.s.”. Pertanto alla luce di quanto sopra ed in mancanza di precisa previsione da parte degli enti proprietari delle strade degli adempimenti richiamati dalla Suprema Corte, il Giudice di Pace ha annullato la multa in quanto illegittima.