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DIRITTO…CASERTANO. La banca vi nega i rapporti del vostro conto corrente? Vi sta fregando. Ecco come metterla spalle al muro

26 Ottobre 2018 - 18:15

QUANDO LE BANCHE EVITANO IN TUTTI I MODI LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL CORRENTISTA, NON BISOGNA ARRENDERSI MA RIVOLGERSI AD UN LEGALE DI FIDUCIA ESPERTO IN MATERIA.

Nell’ambito del rapporto banca-cliente, fondamentale è il diritto autonomo del cliente a richiedere la documentazione bancaria, contabile e non, a cui corrisponde l’obbligo (e non la facoltà) dell’istituto di rilasciare quanto richiesto entro il termine massimo di novanta giorni dall’istanza.
Nello specifico, se si tratta di un rapporto di conto corrente, è molto importante per il correntista possedere copia del contratto da cui è scaturito il rapporto, da cui si può rilevare la pattuizione o meno del tasso di interesse creditore e debitore, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altro tipo di spesa o commissione e, nel caso affermativo, la quantificazione di tali voci. Così come è altresì importante avere copia degli estratti conto, al fine di verificare quali costi la banca addebita, in che misura li addebita e se tali addebiti siano legittimi o no.
Si pensi ad una società di capitali che per esercitare la propria attività di impresa apra presso una banca uno o più conti correnti con relative aperture di credito le quali le consentono di poter operare al meglio sul mercato e di non soccombere.
È giocoforza che la stessa società debba gestire ed amministrare in modo diligente il proprio patrimonio, evitando, in un panorama di recessione economica come quello attuale, di trovarsi in condizioni di rischiare il fallimento. Proprio per questo motivo, cioè per un’attenta gestione della contabilità sociale, è necessario procurarsi copia della documentazione afferente i conti correnti di cui si è intestatari.
È quello che è accaduto di recente ad un noto gruppo di società del Casertano, titolari di svariati conti correnti tramite i quali tali società effettuavano operazioni economiche di elevati importi proprio per lo svolgimento della loro attività di impresa.
Ebbene, data l’importanza dei bilanci di tali imprese e l’esigenza di gestirli al meglio, il loro rappresentante legale richiedeva all’istituto bancario copia degli estratti conto e dei contratti di apertura dei rapporti nonché dei fidi al fine di esaminarne i conti.
Tuttavia ci si è trovati di fronte ad una forte attività ostruzionistica della banca che, con condotte palesemente ostative, faceva decorrere i termini di legge senza rilasciare quanto richiesto nonostante i ripetuti solleciti.
È scandaloso che una banca, con i suoi comportamenti commissivi e/o omissivi, arrechi danno e pregiudizio ai suoi clienti.
Ci si potrebbe porre il quesito del perché le banche siano tanto restie a consegnare gli estratti conto ed i contratti ai correntisti. La risposta, possiamo supporre con un fondato margine di certezza, è che forse sanno benissimo a cosa potrebbero andare incontro. E cioè ad un probabile contenzioso civile in cui dovrebbero difendersi dalla censura di applicazione di addebiti illegittimi ed in cui sarebbero condannate a restituire tutto quando indebitamente percepito nel corso dei rapporti.
In quest’ottica, quindi, ben si comprende l’atteggiamento degli istituti bancari che, in caso di istanza ex art. 119 co. 4 T.U.B. (istanza di rilascio della documentazione entro novanta giorni), lasciano trascorrere un notevole lasso di tempo affinché il cliente, che ne abbia fatto richiesta, si arrenda e desisti.
Non è stato così nella vicenda di cui sopra; infatti il titolare di quelle società, per vedersi riconosciuto il diritto alla consegna dei documenti bancari, si rivolgeva con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale, all’esito del giudizio civile, con un proprio provvedimento, sotto riportato, ordinava alla banca resistente la consegna di quanto richiesto dal correntista oltre al pagamento delle spese di un giudizio che avrebbe potuto evitare comportandosi in maniera diligente e corretta.
Pertanto, e che ciò sia da sprone per tutti i correntisti, per quanto possa essere forte l’attività impeditiva ed ostacolante di una banca, c’è sempre una soluzione per vedersi riconosciuto un diritto e per poterlo esercitare in modo pieno.

Avv. Gianluca Casertano

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c