IL NOME. Al comune di Teverola trattano le norme come uno zerbino: imbarazzanti i tempi e le modalità con cui è stato scelto il sostituto di Raffaele De Rosa

2 Gennaio 2023 - 17:18

Evitiamo di sviluppare altre premesse e vi invitiamo a leggere l’articolo è successivamente il testo integrale del decreto a firma di Tommaso Barbato

TEVEROLA (g.g.) – Parlare e scrivere di come viene amministrato il comune di Teverola appartiene alle trattazioni che mescolano l’esposizione giornalistica a quelle giudiziarie e della cronaca nera.

Per cui, non staremo qui a formulare premesse su quello che è successo nel comune amministrato formalmente dal sindaco Tommaso Barbato – di fatto saldamente nelle mani dell’ex sindaco Biagio Lusini, con Stefano Graziano in ogni momento in grado di ottenere quello che chiede – nei giorni immediatamente precedenti all’addio o arrivederci di Raffaele De Rosa, per gli amici Lello, vera cinghia di trasmissione di Lusini e di tutti i desideri espressi da quest’ultimo per quanto riguarda gli atti di potestà amministrativi.

De Rosa, probabilmente attirato anche dalle pepite d’oro del Pnrr, si è trasferito al comune di Caserta, dove è andato a completare un roster in stile fantastici quattro, la crème de la crème dei grandi cuochi di appalti, affidamenti che tritano spesa pubblica e che ormai rappresentano una struttura di potere impunita e incontrollata, composta da Franco Biondi, Luigi Vitelli (a meno che questi non si sia trasferito alla provincia, non abbiamo capito bene se è stato lui il Luigi Vitelli vincitore di concorso) e insieme all’altro ineffabile, Giovanni Natale,

cugino dell’archimagicus, dello chef di tutti gli chef, il capocuoco, il sindaco Carlo Marino.

Il sostituto di De Rosa a capo dell’Ufficio Tecnico di Teverola ha 33 anni ed è nato ad Agropoli, in provincia di Salerno.

Non sappiamo se questo sia anche il comune dove risiede, ma per il momento non è fondamentale stabilirlo.

Sotto questo articolo pubblichiamo il decreto che ne sancisce l’assunzione, con contratto determinato della durata di tre anni, ai sensi dell’arcinoto articolo 110 del Testo unico sugli enti locali.

E’ un ingegnere e si chiama Alessandro Pisani.

Siccome queste cose non avvengono mai per caso, men che meno – ma proprio men che meno – a Teverola, nei prossimi giorni cercheremo di informarvi sulle coordinate di provenienza politico-professionali del Pisani.

Oggi, invece, ci soffermiamo solo sui contenuti della decreto.

Allora, questi qua di Teverola, nonostante conoscessero le intenzioni di Raffaele De Rosa, per gli amici Lello, già da prima, hanno attivato (leggete bene) le procedure per l’assunzione del nuovo dirigente solo pochi giorni fa.

Il 16 dicembre la giunta ha approvato la delibera di indirizzo, in pratica la delega al dirigente per dar via all’assunzione ai sensi dell’articolo 110.

Sedici dicembre, non 16 ottobre o 16 novembre, dunque, due settimane fa. Poi ci sarebbe stata una determina dirigenziale, la 4 del 2022, con la quale è stata indetta la selezione pubblica.

Cercheremo di andarla a scovare nell’albo pretorio del comune di Teverola, visto e considerato che l’estensore di quest’altro decreto, cioè quella dell’assunzione di Pisani, si è ben guardato dallo specificare in narrativa il non certo irrilevante dettaglio della data in cui l’avviso pubblico è stato ufficializzato.

Sappiamo, però, che il 29 dicembre, quattro giorni fa, il responsabile della Ragioneria comunale ha comunicato l’elenco dei candidati ammessi che, ovviamente, non viene allegato a questo documento, per cui ci piacerebbe capire se quella che viene definita “nota” è un qualcosa consultabile, è un qualcosa di materialmente esistente, in modo che i cittadini o chiunque ne abbia facoltà possa prenderne visione, oppure è un atto consuetudinario, in stile “primordi del diritto romano”, con l’applicazione rigorosa del ben noto rito teverolese.

Perché se l’avviso di selezione è stato pubblicato il 18, 19, o addirittura il 20 dicembre, per quale giorno è stato stabilito il termine per presentare domanda di partecipazione? Quanti giorni è rimasto a disposizione del pubblico l’avviso di selezione? Quando la dovevano presentare l’istanza di partecipazione? A Natale? Il giorno di Santo Stefano?

Attenzione, la nota del 29 dicembre definisce un elenco di ammessi. Cioè vuol dire che dal 16 dicembre, giorno della delibera di indirizzo, al 29 dicembre, giorno in cui viene ufficializzato l’elenco di chi potrà concorrere al posto di dirigente dei Lavori Pubblici, sono trascorsi 8 giorni lavorativi, perché il 17 dicembre era sabato, il 18 domenica, il 24, la vigilia, era ancora sabato, il 25 Natale e il lunedì 26 Santo Stefano.

Ora, se questo può non inficiare più di tanto la definizione del termine temporale per quanto riguarda la presentazione delle domande di partecipazione, visto che una pec può essere spedita anche di sabato, di domenica o il giorno di Natale, è anche vero che in otto giorni è stato stabilito un termine finale per la presentazione delle istanze e poi, sempre questi otto giorni hanno contenuto l’attività di verifica del dirigente dei requisiti dei concorrenti, in modo che il giorno 29 dicembre, nella nota interna, si potesse dar notizia che l’elenco dei partecipanti era divenuto quello degli ammessi alla procedura.

Se sono stati ammessi, quindi, sono stati anche valutati, il tutto durante le feste di Natale.

Dal 30 dicembre in poi, si sarebbe svolta tutta la procedura di valutazione dei partecipanti. Questo in un solo giorno, visto e considerato che il decreto di nomina del Pisani – che trovate in calce all’articolo – è stato firmato dal sindaco Barbato il giorno 31 dicembre.

Ecco perché bisogna capire quante persone, quanti professionisti hanno partecipato. Bisogna capirlo perchè se il 29 io ufficializzo l’elenco degli ammessi, ben difficilmente riuscirò ad ottenere la presenza di tutti a distanza di 12 o 24 ore.

Recita l’articolo 110 del Tuel ai commi 1, 2, 3:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’ incarico.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”

Se il giorno 29 è stato pubblicato l’elenco degli ammessi, chi e quando ha valutato, ai sensi dell’articolo 110, la “comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico“?

Di lavori giornalistici su assunzioni nei comuni ed altri enti locali, realizzate tramite l’articolo 110, ne abbiamo fatti decine.

Ed è sempre stato un punto fermo l’istituzione di una commissione giudicatrice, in grado di verificare i contenuti tecnico-professionali dei partecipanti al concorso. Ciò in modo da trasmettere al sindaco una relazione, più o meno corredata da punteggi che, beninteso, il primo cittadino può anche cestinare, ma che comunque rappresenta un passaggio obbligatorio in modo da consentire alla massima autorità comunale di effettuare una scelta che alla fine è sua, come dimostra il fatto che viene formalizzata attraverso un decreto sindacale e non una determina.

Quindi, il 16 dicembre la giunta fa la delibera di indirizzo; poi, in data imprecisata viene pubblicato l’avviso di selezione, che ci piacerebbe anche consultare; il 29 dicembre, rispetto ad una procedura cui è sconosciuto – almeno a noi e ai cittadini che vogliono saperne di più – il cruciale termine entro il quale potevano essere presentate le istanze di partecipazione, il dirigente tira fuori l’elenco degli ammessi.

E neanche 48 ore dopo rispetto salta fuori il nome del vincitore di una procedura che prevederebbe una doppia modalità di intervento, prima da parte di una commissione esaminatrice, poi da parte del sindaco, che comunque è obbligato a tenere un colloquio con coloro i quali la commissione giudicatrice ha promosso, seppur con valutazioni differenti, a questo ultimo passaggio.

Occorrerebbe svolgere un controllo per acquisire una serie di documenti assolutamente cruciali per capire se questa procedura è stata svolta in maniera legittima, regolare. Occorrerebbe avere copia dell’avviso pubblico, in modo da capire quando è stato pubblicato e quale fosse il termine della sua scadenza.

Poi, occorrerebbe avere l’elenco di coloro che hanno presentato domanda e poi, ancora, l’elenco degli ammessi, con l’obiettivo anche di confrontare se le due compilazioni sono state sovrapponibili, corrispondenti.

Infine, occorrerebbe conoscere i nomi di chi ha giudicato i concorrenti ammessi e l’esito del lavoro della commissione. Visto e considerato che l’unica storia che si conosce rispetto all’ennesima storiaccia legata all’Ufficio Tecnico di Teverola è che il sindaco Tommaso Barbato ha scelto con decreto Alessandro Pisani, nato ad Agropoli 33 anni fa.

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