La Cassazione non crede alla dissociazione di Francesco Cicciariello Schiavone: “E’ solo un’opportunista”

9 Giugno 2019 - 10:06

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – La corte di Cassazione ha rigettato, a questo punto definitamente, il ricorso presentato dai legali di Francesco Schiavone detto Ciccariello, contro il secondo pronunciamento del tribunale del Riesame di Napoli che aveva, nel dicembre scorso, confermato la piena validità dell’ordine di custodia cautelare, notificato a al cugino di Sandokan l’8 marzo 2018 per lo storico omicidio di Giuseppe Quadrano. Si tratta di una vicenda un po’ farraginosa, visto che gli avvocati del 66enne Schiavone erano riusciti, il 16 ottobre scorso ad ottenere l’annullamento di un primo provvedimento con cui sempre il tribunale del riesame, sempre respingendo il ricorso dei citati avvocati.

Una sezione diversa del Tribunale della Libertà, rispetto a quella che si era pronunciata la prima volta, si è riunita, come scritto precedentemente, il 4 dicembre e assorbendo e facendo propri tutti i rilievi formali che i giudici della legittimità avevano sollevato nel momento in cui avevano annullato con rinvio l’ordinanza, hanno confermato la stessa, aprendo la strada ad un nuovo ricorso in Cassazione dei legali di Cicciariello. E arriviamo ai giorni nostri. Lo scorso 14 marzo, la quinta sezione penale della corte di Cassazione ha, stavolta respinto il ricorso. Ieri, 5 giugno, sono state pubblicate le motivazioni.

E’ importante sottolineare che i giudici della corte di Cassazione non danno alcun credito a quella dissociazione, che non è pentimento, ma una roba che succedeva e trovava applicazione al tempo del terrorismo, a cui gli avvocati si sono aggrappati per contestare i verdetti del Riesame. E’ vero che Francesco Schiavone ha confessato quel delitto, ma, osservano i giudici dell’ultima istanza, ci sono state dichiarazioni auto-accusatorie, “all’evidente scopo di ottenere benefici“. Quindi sarebbero mancate dichiarazioni di corresponsabilità che, come si legge nella sentenza, “sarebbero state sintomatiche di una reale volontà di allontanarsi alla associazione camorristica di appartenenza, considerando che il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all’interno del clan comportava la conoscenza di tutte le dinamiche criminali.

Inoltre, gli ermellini citano direttamente l’ordinanza in oggetto, quando spiegano che è vero che Ciccariello ha confessato che il cugino Francesco Schiavone Sandokan, gli aveva comunicato, tramite uno dei fratelli Panaro, la volontà di uccidere i parenti del collaboratore Quadrano, però, leggiamo testualmente “è circostanza del tutto irrilevante e non certo dimostrativa di una reale volontà collaborativa, in quanto lo Schiavone ha accusato una persona che è già detenuta per moltissimi altri reati e raggiunta da condanne all’ergastolo“.

Questo stralcio serve a spiegare che le valutazioni prese in esame sono “congruamente e logicamente motivate e, come tali, non sindacabili dalla Corte“.

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