Autovelox approvato ma non omologato. La Cassazione dà ragione agli automobilisti

12 Maggio 2024 - 13:15

La prima cosa da fare è leggere il verbale ricevuto e vedere se c’è traccia della mera approvazione oppure dell’omologazione del dispositivo, perchè ci serve per capire se siamo in presenza di un dispositivo valido o meno. Non escludiamo quindi di fare un accesso agli atti per capire se c’è un’omologazione

Nelle ultime settimane la Corte di Cassazione con ben tre ordinanze ha “picconato” gli autovelox, dando ragione agli automobilisti. A documentarci in merito è l’Avv. Antonio Domenico Grimaldi, del foro di S. Maria Capua Vetere, responsabile Asso-Consum, associazione nazionale in difesa dei consumatori della sede di Curti

Con la prima ordinanza, si tratta della n. 10505/2024 del 19 aprile, la Corte di Cassazione ha affermato che non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è «omologato», ma solo «approvato» ritenendo illegittimo delle apparecchiature da parte delle amministrazioni comunali.

L’approvazione è un procedimento preliminare, un presupposto. Ma deve essere finalizzato, deve arrivare a un’omologazione che è un procedimento ben più puntuale sul  macchinario e che garantisce -sottolinea l’esperto- che quest’ultimo rileva in maniera giusta la velocità.

Anche l’articolo 142, comma 6 del Codice della strada, stabilisce che le apparecchiature di rilevamento devono essere «debitamente omologate». Il problema è che le apparecchiature risultano «approvate», e non omologate. Fino ad oggi tutti compresa parte della magistratura ha ritenuto che approvazione ed omologazione fossero la stessa cosa ma la Cassazione ha finalmente chiarito, cosicché gli accertamenti effettuati con apparecchi approvati sono illegittimi

Sempre a favore degli automobilisti sono le successive due ordinanze pubblicate il 7 maggio 2024 dalla seconda sezione civile della Cassazione la 12314/2024 e la 12318/2024

Nella prima il ricorso è stato accolto perché il trasgressore ha prodotto in giudizio alcune foto dell’autovelox che pareva disattivato ed era posizionato su un tratto di strada non regolato dal limite di velocità.

La Cassazione ha chiarito che la misurazione della velocità dei veicoli a mezzo degli strumenti di rilevazione elettronica può assumere efficacia probatoria privilegiata soltanto se ne risulta attestato il corretto funzionamento. E dunque facendo seguito alla sentenza del 19 Aprile servono sia la taratura dell’apparecchio e sia il controllo periodico.

La prova che lo strumento è stato omologato e sottoposto a verifiche periodiche non può emergere dall’attestazione contenuta nel verbale che sul punto non ha fede privilegiata. Né può arrivare dal superamento del collaudo e dalle verifiche di funzionalità: si tratta di controlli che non hanno la stessa finalità della taratura.

Nella seconda ordinanza la Cassazione è entrata nel merito annullando il verbale di accertamento: l’autovelox che ha multato il trasgressore deve essere sottoposto a taratura annuale in base al decreto del ministero delle Infrastrutture del 16/05/2005 n. 1123 mentre per l’apparecchio “incriminato” l’ultima verifica di funzionalità e taratura risultava essere stata effettuata oltre due anni prima rispetto al momento in cui fu rilevata l’infrazione.

Come procedere quindi se l’autovelox non è omologato? 

“Se l’omologazione non dovesse essere presente allora il cittadino può ragionevolmente impugnare il verbale o presso il Giudice di pace o presso il Prefetto. Attenzione perchè come sempre ci sono  dei pro e contro: il giudice di pace ha dei tempi più stringenti ma  offre le garanzie del giudizio ordinario, il prefetto invece ha tempi  più ampi per il ricorso, 60 giorni, ma si tratta di un procedimento  amministrativo”.