Non più divieto di dimora, ma obbligo di firma per Martiello. Ecco perchè può tornare a fare il sindaco di SPARANISE
22 Maggio 2019 - 13:14
SPARANISE – (g.g.) Il sindaco Salvatore Martiello torna a casa e torna anche ad esercitare le sue funzioni di primo cittadino. Questo, per effetto della revoca del divieto di dimora da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Nicoletta Campanaro, che ha alleviato il titolo cautelare, facendo sopravvivere solamente l’obbligo di firma.
Dalla rete abbiamo già letto un pò di castronerie. Dato che siamo freschi di studio della legge Severino in relazione alle due sentenze, patentemente errate, emesse dal Tar e dal Consiglio di Stato, sulla esclusione dal voto amministrativo di San Felice a Cancello del candidato Emilio Nuzzo, vi diciamo che c’è poco da discutere. L’autorità giudiziaria esprime i titoli cautelari avendo ben presente, quando questa esiste, la funzione pubblica e istituzionale di un indagato.
E’ il titolo cautelare, dunque, che impedisce di esercitare eventualmente questa funzione pubblica. E non può essere altrimenti, perchè, in caso contrario, la semplice emissione di un titolo cautelare diventerebbe una pena definitiva passata in giudicato.
E se è vero com’è vero che la legge Severino ha inasprito il regime che regola la relazione tra indagati, colpiti da provvedimenti di limitazione della libertà personale e funzione pubblica esercitata, è anche vero che nel caso di Martiello, tutto sommato, non occorreva la Severino per capire, anche maccheronicamente, che da stamattina lui può tornare a fare il sindaco, visto che esistono centinaia di precedenti.
L’impedimento è rappresentato, dunque, dal titolo cautelare e non dal fatto di essere indagati. O meglio, nella maggior parte dei casi è così.
All’articolo 11, comma 2, la legge Severino stabilisce che la sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 283, comma 1, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
Procediamo con santa pazienza in questa terra in cui impera il tacco dell’ignoranza. Esaminiamo uno per uno i casi che, secondo l’articolo 11, comma 2, della legge Severino, determinano la cosiddetta “sospensione di diritto”.
283, comma 1: divieto e obbligo di dimora; articolo 284: arresti domiciliari; articolo 285: custodia cautelare in carcere; articolo 286: custodia cautelare in luogo di cura.
Per caso avete letto in qualche interstizio dell’articolo 11 della Severino il rimando all’articolo 282? No, dell’articolo 282 non viene fatta alcuna menzione, visto che, ribadiamo, la sospensione resta fino a quando ricorrono i casi regolati dagli appena citati articoli 283 comma 1, articolo 284, articolo 285 e articolo 286.
Perchè abbiamo citato l’articolo 282? Perchè questo regola la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, più semplicemente definito obbligo di firma.
Insomma, Martiello è passato dallo status di indagato con limitazione ai sensi dell’articolo 283 comma 1, cioè divieto di dimora, a indagato con limitazione di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura penale.
Siccome questo non c’è nell’articolo 11 comma 2 della Severino, Martiello da stamattina è il nuovo sindaco governante di Sparanise. Poi, se e quando verrà una eventuale sentenza di condanna di primo grado per il reato ascrittogli che ha a che fare con l’attività di sindaco, andremo a riprendere la Severino e vi spiegheremo, a proposito dell’inasprimento del regime relazionale tra ipotesi di reato che resta tale anche dopo una sentenza di colpevolezza di primo grado, e funzione pubblica, come questa regola quella specifica condizione.