APPALTI TRUCCATI. Magliocca vuole farsi pagare l’avvocato dal comune. L’interpretazione della legge del vicesindaco Romagnuolo e il rischio caos dopo il rinvio a giudizio

4 Novembre 2024 - 20:28

La delibera, presentata dal vicesindaco Vincenzo Romagnuolo in giunta comunale e poi approvata, parte malissimo, omissando, ovvero nascondendo, il nome del sindaco di Pignataro

PIGNATARO MAGGIORE – CasertaCe ha portato avanti alcuni dubbi sulla scelta del comune di Caserta di autorizzare la spesa di 2760 euro a favore dell’avvocato Giuseppe Cicala, colui che rappresenta il geometra comunale Gaetano di Tora, indagato dell’inchiesta emersa lo giugno scorso che aveva portato all’arresto, poi revocato, di Massimiliano Marzo, di Giovanni Natale, di Giuseppe Porfidia, di gioacchini Rivetti e di Franco Biondi, arrestato di nuovo pochi giorni fa, relativamente all’inchiesta sulla presunta corruzione imperante al comune di Caserta.

Su quel caso i nostri dubbi erano relativi al fatto che l’avvocato non era di comune gradimento, bensì scelto dal geometra Di Tora e accettato post dall’amministrazione comunale di Caserta, tramite una determina a firma del dirigente Salvatore

Massi, ma soprattutto il fatto che il citato dirigente non ravvisasse un conflitto gli interessi del comune capoluogo, tecnicamente parte lesa nel momento in cui dovesse essere accertata l’azione illegale di Di Tora, e la scelta di pagare l’avvocato del funzionario, in base ad una legge, l’articolo 28 del contratto collettivo del personale degli enti locali che permette di coprire le spese di amministratori e funzionari pubblici, indagati e sotto processo nelle espletamento delle proprie funzioni.

La situazione si può equiparare quasi in toto a quella del sindaco di Pignataro e presidente della provincia Giorgio Magliocca, recentemente indagato per corruzione, accusato di aver truccato appalti da centinaia di migliaia di euro sia all’amministrazione provinciale di Caserta, sia a Pignataro.

È di pochi giorni fa la delibera di giunta comunale con cui un certo amministratore pubblico, definito Omissis, ma di Magliocca si tratta, ha comunicato il municipio che le sue confronti pende un procedimento penale e che chiede di deliberare il provvedimento di comune gradimento, primo passo per attivare il rimborso delle spese legali che il sindaco e presidente della provincia sosterrà.

Partiamo dal fatto che, a nostro avviso, il fatto di lasciare segreto il nome del sindaco Magliocca è già una stortura.

Non vediamo alcun motivo logico e legale che porti a tenere nascosto il nome di un amministratore locale iscritto al registro degli indagati e che ha anche subito delle perquisizioni. Ma evidentemente la giunta, con in testa il vicesindaco Vincenzo Romagnuolo, vuole dimostrarsi ancora più realista del re e, quindi, ha deciso di tenere nascosto il nome di Giorgio Magliocca.

Detto ciò, alla fine si tratta di un segreto di pulcinella, visto che tutti gli addetti ai lavori stanno bene che Mauro Iodice, citato all’interno del documento, è l’avvocato del sindaco e presidente della provincia di Caserta.

IL RIMBORSO EX ANTE ED EX POST

La delibera cita l’articolo 86 comma 5 della legge 267 del 2000, il cosiddetto Testo unico sugli enti locali, qualcosa di molto simile all’articolo 28 del contratto collettivo degli enti locali che ha permesso al dirigente comunale Salvatore Massi di far pagare l’avvocato di Di Tora.

Ma il quinto comma, quello dedicato al rimborso delle spese regali degli amministratori, fa riferimento a comportamenti nell’espletamento del mandato e non ad un’ampia copertura di tutte le azioni poste in essere da un amministratore locale.

E allora se Giorgio Magliocca è accusato di aver truccato procedura d’appalto al comune di Pignataro e all’amministrazione provinciale di Caserta, l’avvocato Mauro Iodice, quindi, ritenendo giusta l’interpretazione dalla giunta comunale, dovrebbe occuparsi solo dello specifico reato relativo alla procedura alterata a Pignataro, visto che l’espletamento della funzione di sindaco del comune si ferma lì e non va ad entrare nelle attività della provincia essendo questo ente diverso, ovviamente, dal comune di Pignataro Maggiore.

Ma la lettura, l’interpretazione dell’articolo 86 comma 5 del testo unico da parte della giunta comunale di Pignataro può portare anche a un caos se Magliocca dovesse essere rinviato a giudizio e, quindi, processato.

Infatti, non può certo collimare la situazione in cui un comune paga le spese legali di un imputato se l’ente si dovesse costituire parte civile. Ovviamente, si parla di una scelta e non di un obbligo dell’amministrazione, ma questa sarebbe in pratica irrealizzabile, visto che un sindaco non può ricoprire la funzione di parte lesa, in qualità di rappresentante di un comune, e di imputato nello stesso procedimento. Si dovrebbe, infatti, nominare un commissario ad hoc, scelto dalla prefettura di Caserta.

L’ARTICOLO 86 COMMA 5 DEL TUEL CHE DICE UNA COSA, LA GIUNTA DI PIGNATARO CHE NE FA UN’ALTRA

Un caos, quindi, che mostra bene perché la legge citata prevede come questi rimborsi devono essere attivati a procedimenti giudiziari terminati.

L’articolo 86 comma 5 del Tuel segnala chiaramente che la copertura delle spese legali è possibile “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione“. E già questo, a nostro avviso, basterebbe a ritenere sbagliata, illegittima l’interpretazione della legge che si permette

Ma non solo. La norma dice che ciò è possibile in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave“.

E allora come fa la giunta comunale di Pignataro Maggiore ha stabilire ex ante la presenza di questi requisiti? Lo fa e basta. E lo giustifica con tre motivazioni.

Leggiamo infatti nella delibera che, secondo quanto approvato dalla giunta comunale di Pignataro, “non appare sussistente ex ante una situazione di conflitto di interessi“. Una frase che viene smentita incredibilmente una virgola dopo: “[…] fermo restando che, come precisato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, l’accertamento del conflitto di interessi con l’Ente va compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l’autorità giudiziaria“.

E allora chiediamo a Romagnuolo, ma anche agli assessori Amelia Adduce, Cesare Cuccaro e Virginia Russo: come potete approvare un documento in cui attestate l’assenza di conflitto di interesse prima della conclusioni dell’autorità giudiziaria, se nella stessa delibera scrivere che questo è possibile solo dopo una sentenza o un archiviazione, così come prevede l’articolo 86, comma 5 del Tuel?

La seconda motivazione è che “il procedimento penale si riferisce a fatti connessi all’espletamento della funzione pubblica e nell’esercizio dell’attività istituzionale esercitata“. Sulla lettura di funzione pubblica e l’accusa di corruzione abbiamo dei dubbi, ma l’interpretazione è stata questa. Non siamo d’accordo, ma tant’è.

Veniamo al terzo motivo, ancora una volta, come nel primo caso, difficile da comprendere: “l’assenza di dolo o colpa grave potrà essere valutata solo ex post, nella pronuncia da parte del giudice che accerti l’inesistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dall’amministratore“.

Se l’assenza di dolo di Magliocca sarà sancita solo da un giudice successivamente, come è possibile attestarla prima, concedendo il via libero alla procedura di rimborso?

Tutto ciò andava fatto dopo, al termine dell’indagine, in caso di archiviazione, o al termine di un eventuale processo e un’eventuale assoluzione di Magliocca che dimostri comunque l’assenza del dolo o della colpa.

Invece al comune di Pignataro, non si capisce perché, la giunta comunale ha subito approvato il rimborso delle spese legali, ancor prima di sapere se queste potranno essere rimborsate. Una stranezza che lo stesso vicesindaco Romagnuolo, presentatore della delibera, sancisce, quando scrive che il “rimborso delle spese legali avverrà co successiva delibera, verificata ed accertata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma di cui all’art. 86 – comma 5 – D. Lgs. 267/2000

Questo è quanto possiamo scrivere dal punto di vista strettamente normativo.

Resta in piedi, però, un giudizio che ognuno può avere rispetto all’opportunità, la quale, a nostro avviso, dovrebbe portare ad evitare che un amministratore pubblico accusato di corruzione, accusato quindi di aver compiuto atti contrari al proprio dovere d’ufficio, chieda di farsi rimborsare le spese legali dal comune, ovvero dalla collettività, cioè banalmente da coloro che potrebbero essere stati danneggiati dal presunto reato di corruzione.

Ma in questa provincia, quel senso di opportunità e, potremmo dire, di educazione politica, pare ormai scomparso da decenni.