CAMORRA & VOTO DI SCAMBIO. Per la Cassazione Alfonso Salzillo si accordò con il clan dei Casalesi per le elezioni. Ma la prescrizione lo salva

18 Luglio 2023 - 11:04

In primo grado il politico è stato condannato a sette anni, ma nel processo di Appello era caduta l’aggravante camorristica. Dinanzi a ciò, i giudici della legittimità, su ricorso dell’avvocato difensore, hanno annullato senza rinvio anche quel verdetto più blando proprio per “intervenuta prescrizione”, istituto che viene escluso solamente quando viene riconosciuto l’esistenza di reati di mafia

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Della sentenza durissima di primo grado, pronunciata ai danni dell’ex assessore e consigliere comunale, più volte eletto, Alfonso Salzillo, non è rimasto nulla se non una prescrizione sancita definitivamente dalla corte di Cassazione che proprio in questi giorni ha pubblicato sentenza di annullamento senza rinvio.

Il verdetto di primo grado condannò Salzillo a 7 anni e due mesi, arrestato nel 2016 per presunte connivenze con il clan dei Casalesi, anche a seguito delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, riconoscendo quindi la struttura inquirente della Dda di Napoli, mettendo nero su bianco la sua agevolazione alla camorra, come sancito dall’articolo 7 della legge 2141/91, oggi incorporato nel comma uno dell’articolo 416 bis.

La corte di Appello di Napoli, pur mantenendo in vita un pezzo del reato, la corruzione elettorale, previsto dall’art. 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, cancellò l’aggravante camorristica, esponendo l’accusa ai tempi della prescrizione che, al contrario vengono neutralizzati quando c’è di mezzo la criminalità organizzata.

L’avvocato difensore Giuseppe Stellato ha presentato ricorso in Cassazione, chiedendo (ovviamente) anche il calcolo del termine di prescrizione.

Un calcolo effettuato dai giudici della legittimità che hanno annullato senza rinvio la condanna in Appello e sancendo il non luogo a procedere ulteriormente.

Peraltro, i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione chiariscono che ci sarebbero state le condizioni per condannare Salzillo per il reato di corruzione elettorale, non aggravato da camorra. Lo fanno in questo passaggio che riportiamo integralmente.

La sussistenza di un accordo comunque intervenuto tra il Salzillo e gli esponenti del clan dei Casalesi, funzionale a garantire l’appoggio al ricorrente quanto meno dei suoi interlocutori, rende evidente l’impossibilità di addivenire ad una
pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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