Il figlio di Antimino “O’Romano” Perreca sbatte la testa contro la Cassazione: Confermata la pena per…

8 Maggio 2019 - 17:22

RECALE (red.cro) – Si trovava ai domiciliari Aniello Perreca, classe 1988, di Recale, figlio di Antimo “O’Romano” Perreca, considerato dalle forze dell’ordine capo dell’omonimo clan camorristico operante tra Recale, S.Maria CV. e comuni limitrofi, collegato al clan dei Casalesi e al clan Belforte di Marcianise.

Perreca aveva l’autorizzazione a muoversi verso la Villa del Sole di Casagiove per alcuni controlli medici ma fu visto in compagnia di due persone in orario incompatibile anche con la stessa visita medica fissata a circa due ore di distanza da tale avvistamento, da cui l’accusa e la successiva condanna per evasione. Sentenza in primo grado del tribunale di Santa Maria Capua Vetere modificata dalla Corte di Appello di Napoli che ha rideterminato la pena in 5 mesi e dieci giorni.

Contro tale decisione Perreca Jr. ha deciso di ricorrere in Cassazione, chiedendo la modifica della sentenza dei giudici napoletani, denunciando vizi di motivazione e violazione degli artt. 276 cod. proc. pen. e 385 cod. pen.. Secondo i legali dell’uomo, “la Corte di merito ha ritenuto integrata l’evasione, anche sotto il profilo del dolo, con la sosta effettuata lungo il tragitto che era autorizzato, senza altra precisazione“.

I giudici dell’ultima istanza hanno spiegato, nella sentenza d’inammissibilità del ricorso presentato, che la Corte d’Appello di Napoli ha “rettamente

ritenuto l’allontanamento dal tragitto preposto per la visita medica e il successivo ritorno a casa come motivazione valida per la condanna per evasione.

Scrivono i giudici in un passaggio del dispositivo: “Pacifica in proposito la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui commette il delitto di evasione la persona in stato di arresti domiciliari che, autorizzata a lasciare l’abitazione per raggiungere un differente luogo, esca dalla prima senza portarsi effettivamente in tale luogo, a nulla rilevando il suo successivo e tempestivo rientro nel luogo di esecuzione della misura , anche in considerazione del fatto che integra l’evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento.