La rubrica l’ Avvocato risponde. “VACANZA ROVINATA”. Il legale Antonio Grimaldi e Asso-Consum intervengono ispirati dalle domande dei nostri lettori

28 Maggio 2023 - 12:00

Prosegue la nostra rubrica “L’avvocato Risponde” in collaborazione con il legale Antonio Grimaldi che opera in seno alla conosciuta associazione finalizzata alla tutela dei consumatori

(l.d.t.) Oggi, insieme all’ Avv. Antonio Domenico Grimaldi, del foro di S. Maria Capua Vetere, responsabile Asso-Consum, associazione nazionale in difesa dei consumatori della sede di Curti, con esperienza ventennale nel settore affrontiamo un tema molto sentito in questo particolare periodo dell’anno dato che l’estate è, ormai, alle porte e puntualmente scatta la corsa all’acquisto di pacchetti vacanza.

Ricordiamo brevemente che questi possono essere acquistati sia direttamente presso le agenzie viaggio o online.

La legge negli ultimi anni visto il sempre più frequente ricorso all’acquisto di pacchetti turistici e/o vacanze online, li ha equiparati dal punto di vista legislativo a quelli acquistati presso le agenzie viaggio, con le stesse tutele riconosciute in caso di danno da vacanza rovinata.

 L’articolo 46 del Codice del Turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un “risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza (vedi articolo 1455 del codice civile).

Quali sono le condizioni per richiedere il risarcimento del danno?

Ci deve essere la lesione di un interesse del turista che ha rilevanza costituzionale (per esempio il diritto alla salute ai sensi dell’articolo

32 della Costituzione).

La lesione dell’interesse deve essere grave nel senso che l’offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità.

Dunque la lesione non deve consistere in meri disagi o fastidi facilmente superabili.

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore (tour operator) ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità (articolo 43 del Codice del Turismo).

Ma se viene provato che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a loro non imputabile, il tour operator ed il venditore non sono tenuti al risarcimento.

I danni subiti si dividono in quello di natura patrimoniale, qualificati in una perdita economica per la quale il turista ha diritto al rimborso e quelli di natura non patrimoniale.

Esempio dei primi, a causa del ritardo del volo aereo, un turista potrebbe aver perso la coincidenza e conseguentemente essere stato costretto a comprare un altro biglietto aereo e una notte in albergo. Nel caso di “vacanza rovinata”, oltre ai danni patrimoniali, il turista ha diritto anche al risarcimento dei danni morali.

È quanto ribadito dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 5271 del 20 febbraio 2023.

Nel caso di specie, una coppia conveniva in giudizio un’agenzia turistica per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera.

La Suprema Corte ha ricordato che il turista ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, come il disagio psicofisico, che si verifica quando la vacanza programmata non viene realizzata o viene realizzata solo in parte a causa di inadempimenti contrattuali. Questo diritto trova fondamento nella normativa comunitaria di tutela del consumatore e nel Codice del turismo.

Secondo l’art. 47 del Codice del turismo, se l’inadempimento non è di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

L’art. 44 del Codice del turismo, alla luce di quanto premesso, deve essere interpretato nel senso che tra i danni alla persona sono compresi anche quelli di carattere non patrimoniale.

Per la tutela dei suoi diritti il turista infine è meglio che si rivolga ad un avvocato il quale provvederà ad inviare a mezzo pec il reclamo, contenente la descrizione dei fatti lamentati e delle difformità rispetto ai servizi acquistati che deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza (articolo 49 del Codice del Turismo).

Se il turista non vede accolte le sue richieste, può avviare un’azione giudiziaria per far valere i suoi diritti e la prova della vacanza rovinata potrà essere data a mezzo fotografie, video e con testimoni anch’essi incappati nella stessa disavventura.