MARCIANISE. Due ragazze “si scornano” su Facebook. La Cassazione interviene e annulla l’archiviazione del caso

2 Ottobre 2018 - 17:55

MARCIANISE – E’ una notizia che riprendiamo, non tanto in quanto importante per i protagonisti che la popolano e la determinano, quanto per l’apporto che questa decisione della Corte di Cassazione fornisce al corredo giurisprudenziale, non ancora molto sviluppato ed evoluto, dei reati di opinione, compiuti attraverso lo strumento dei social forum, nel caso specifico, di Facebook.

I giudici della Cassazione hanno annullato senza rinvio e dunque con una stroncatura netta e non più discutibile, il decreto di archiviazione, firmato da un gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del procedimento attivato da una querela di parte, presentata da Margherita Laisa, 28 anni, di Marcianise, nei confronti di Monica Melenciuc, 32 anni, per il reato di diffamazione.

Se abbiamo capito, o meglio, dedotto bene dal dispositivo dei giudici di terzo grado, la prima ha querelato la seconda perchè questa avrebbe utilizzato un profilo falso, cosa ampiamente in uso su facebook ma anche su altri social, per pubblicare frasi diffamatorie nei confronti della prima.

Il gip di Santa Maria Capua Vetere, a suo tempo, dichiarò a suo tempo inammissibile anche l’opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dal pubblico ministero. E questo perchè, secondo il giudice, sarebbe stato impossibile procedere in quanto facebook si era rifiutato di comunicare all’autorità giudiziaria, l’Ip, che sta per Internet Protocol, da cui partiti i presunti messaggi diffamatori.

E qui la Cassazione è stata netta: il gip è andato ben al di la di quelli che sono i suoi poteri, relativi alla possibilità che ha di dichiarare inammissibile un atto di opposizione: “In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione – scrivono gli ermellini romani –, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate.”

In poche parole, una volta stabilito che gli atti di indagine richiesti sono effettivamente armonici con l’oggetto della querela, allora occorre che si vada a convocare una camera di consiglio, alla fine della quale, dopo aver ascoltato tutte le parti e cioè querelante-parte offesa, querelato o querelata, ovviamente in entrambi i casi attraverso i propri avvocati difensori o anche attraverso una testimonianza diretta, e infine, il pubblico ministero, decide se avallare la richiesta di archiviazione e dunque prosciogliere l’indagato o se, invece, dissentendo con quello che è stato il punto di vista della pubblica accusa, procedere al rinvio a giudizio.

L’altra questione che la Cassazione affronta e attraverso la quale motiva la sua decisione di annullare il decreto di archiviazione, riguarda proprio la richiesta, formulata dalla parte offesa e contenuta nell’opposizione alla istanza di archiviazione, di risalire all’indirizzo IP da cui provenivano i messaggi “incriminati”.

Ebbene, scrive la Cassazione “Nell’atto di opposizione, infatti, la persona offesa aveva chiesto di verificare gli indirizzi IP da cui erano partiti i messaggi asseritamente diffamatori, profilo che appare non convergente con il riserbo delle autorità statunitensi circa le generalità degli iscritti a Facebook che il Giudice per le indagini preliminari vi ha contrapposto nel dichiarare inammissibile l’opposizione. Né il Giudice dell’archiviazione ha chiarito le ragioni, legate a profili tecnici o ad altri dati evincibili dagli atti del procedimento, di un’eventuale interdipendenza tra i due aspetti che potesse rendere ragione della sua scelta di negare alla persona offesa il contraddittorio.

Di qui, l’annullamento dell’archiviazione e la trasmissione degli atti al gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ora dovrà rifare l’intera procedura, partendo sempre dall’opposizione alla istanza del pm di archiviare il caso.