MARCIANISE. Il voto per il nuovo Presidente del Consiglio Comunale pieno di ombre e di errori. Una stupidaggine la distruzione delle schede da parte della segretaria Cotugno

17 Giugno 2023 - 18:54

Va sottolineato che ciò è avvenuto in un clima di gran confusione dopo che la dirigente aveva ottenuto, ma solo in sede di epilogo del primo e del secondo scrutinio, non del terzo, l’ingenuo ed ugualmente stupido placet da parte dei consiglieri del centrosinistra a compiere questa operazione del tutto inspiegabile. Per quanto riguarda poi le modalità di azione della consigliera anziana Maria Luigia Iodice…

MARCIANISE(g.g.) Chi ci segue prestando un po’ di attenzione ai contenuti dei nostri articoli relativi a Marcianise, sa bene che l’ultimo tra questi conteneva (clicca e leggi) tra le varie notizie e valutazioni sull’esito del voto per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, anche quelle riguardanti la decisione assunta dal Segretario Generale, Maria Carmina Cotugno, di provvedere alla distruzione delle schede votate dai consiglieri e appena scrutinate da Maria Luigia Iodice, la quale, da Consigliera Comunale anziana, ha presieduto la prima seduta consiliare.

Mentre sulla vicenda squisitamente politica, “non ci siamo – come si suol dire – tenuti niente”, individuando in Giovanni Pratillo e Raffaele Guerriero i franchi tiratori che hanno fatto mancare i voti al candidato del centrosinistra Pinuccio Moretta, molto più cauti siamo stati sulla questione della distruzione delle schede. Ciò è accaduto per due ordini di motivi: prima di tutto perché al di là di ogni valutazione di opportunità – e francamente a nostro avviso la distruzione di quelle schede è stata altamente inopportuna e inspiegabile -, non si può entrare nel merito di una questione delicata come quella che stiamo raccontando senza aver svolto una adeguata ricerca documentale per comprendere se esistono norme nel nostro ordinamento che disciplinino, per l’appunto, come potestà o come facoltà oppure ancora come impossibilità, l’azione attuata da un segretario comunale che decide di distruggere tutte le schede delle elezioni del Presidente del Consiglio.

Ci siamo messi un po’ a cercare nei repertori normativi e qualcosa di molto significativo e molto importante abbiamo trovato. E’ doveroso premettere che è stato quantomeno ingenuo e improvvido l’atteggiamento dei Consiglieri Comunali eletti nelle liste che hanno sostenuto Lina Tartaglione. Non si capisce, infatti, per quale motivo abbiano risposto affermativamente alla domanda posta dalla segretaria comunale a tutti i componenti dell’assemblea elettiva cittadina la quale unanimemente ha dato il suo consenso per la distruzione delle schede. Ciò, però, è avvenuto ad epilogo del primo e del secondo scrutinio, cioè di quelli scontatamente risoltisi con una fumata nera, visto che nella prima pariglia di votazioni, il nuovo Presidente del Consiglio Comunale può risultare eletto solo se ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Comunale. In poche parole sarebbero accorsi 16 voti di cui nessuno poteva disporre, non avendo voluto la compagine del neo sindaco Antonio Trombetta dar riscontro positivo all’invito istituzionale posto dal centrosinistra che ha invitato anche i consiglieri delle civiche e del centrodestra a votare per Pinuccio Moretta raggiungendo così un assetto di equità che, da un lato rispettasse il voto popolare per il sindaco e dall’altra parte desse democratica configurazione al medesimo voto popolare che per quanto riguarda l’elezione dei Consiglieri Comunali, si era tradotto, invece, in una dimensione numerica dalla quale è venuta fuori una maggioranza, seppur risicata, di centrosinistra e una minoranza, seppur molto corposa, delle liste che hanno appoggiato il sindaco eletto, divenuto conseguentemente tale, in forza del voto disgiunto. Ad epilogo dell’unico scrutinio decisivo, anzi, diremmo meglio, dell’unico voto che già alla vigilia della seduta del Consiglio Comunale si considerava e si valutava come decisivo, cioè quello della terza chiama, la segretaria comunale Maria Carmina Cotugno non ha formulato la stessa domanda ai consiglieri comunali, ma ha proceduto direttamente e rapidamente alla distruzione delle schede.

Ora, il fatto che la Cotugno non considerasse assorbito dal primo via libera ricevuto dai consiglieri anche il placet per le successive due votazioni, è dimostrato dal fatto che alla fine dello scrutinio della seconda ha ribadito la richiesta, ricevendo ancora una volta l’ingenuo avallo del centrosinistra. Per cui, dobbiamo ritenere, dando per scontata la buona fede, che se lo sia dimenticato. Fatto sta che, avendo noi studiato la normativa vigente, possiamo tranquillamente affermare che se i consiglieri comunali hanno sbagliato a dare l’ok alla distruzione delle schede della prima e della seconda votazione, la Cotugno che a quel banco rappresentava il governo della nazione e dunque l’ordinamento giuridico costituito, ha stra-sbagliato sia a chiederlo in occasione del primo e del secondo scrutinio, sia a farlo, per giunta senza neppure chiederlo, ad epilogo del terzo e decisivo spoglio, che ha sancito l’elezione alla presidenza del consiglio di Antimo Zarrillo che con 13 voti ha battuto Pinuccio Moretta che di voti ne ha raccolti 11 a fronte dell’unico finito ad appannaggio del dissidente trombettiano Antimo Rondello.

Articolo 1 comma 2 della legge n.61 del 2004 contenente “Norme in materia di reati elettorali”.

Comma 2 lettera a) “Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni“:

  1. all’articolo 90:

            1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:   «Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro”

Se il dpr n. 570 del 16 maggio 1960 andava ad abbracciare tutte le fattispecie al tempo vigenti in una legge elettorale che determinava un ordinamento degli organismi istituzionali dei Comuni molto differente da quello di oggi, visto che al tempo non c’era l’elezione diretta del sindaco, visto che questi veniva eletto o cambiato anche più volte dal Consiglio Comunale e che era il sindaco a svolgere le funzioni di presidenza nell’assemblea costituita dagli stessi consiglieri, pur considerando tutto ciò, la legge n. 61 del 2004 innesta le modifiche al dpr del 1960 in un contesto temporale in cui il perimetro ordinamentale dei Comuni in materia di elezioni e di reati legati ad azioni fraudolente compiute all’interno del processo elettorale era stato già concretamente, precisamente definito dalla legge 81 del 1993 che ha rivoluzionato il sistema inserendovi l’elezione diretta del sindaco ma soprattutto dal testo unico sugli enti locali n. 267 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 1 agosto del 2000.

Orbene, anzi “ormale”: difficilmente si può configurare l’esistenza di una riserva, di un’eccezione all’articolo 1 comma 2 della legge 61 per quel che riguarda il processo elettorale intraneo al Consiglio Comunale e consistente nella rilevantissima, anzi nella fondamentale elezione del Presidente del Consiglio.

Per questo motivo affermiamo che i consiglieri comunali di Marcianise, che ignoranti in materia non dovrebbero essere, hanno sbagliato a dire sì alla distruzione delle schede, ma affermiamo parimenti che la segretaria comunale la quale sta l’ nella veste di tutore, garante del rispetto integrale di ogni legge e di ogni norma, ha sbagliato tre volte a farlo.

A distanza di qualche giorno abbiamo trovato un po’ di tempo per guardarci, in streaming e in stile Var, le fasi cruciali del voto dell’elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Siccome crediamo fino a prova contraria nella buona fede della Consigliera Comunale anziana, nonchè Consigliera Regionale, Maria Luigia Iodice, Presidente provvisoria dell’assemblea e in quella della Segretaria Comunale Maria Carmina Cotugno, riteniamo che la loro gestione delle operazioni di voto sia stata a dir poco pasticciata, da veri e propri dilettanti allo sbaraglio.

Ad esempio, non abbiamo capito bene per quale motivo la Iodice abbia raccomandato ai consiglieri comunali di votare apponendo sulla scheda solamente il cognome del prescelto. A parte il fatto che questo non si può fare in linea di principio in quanto il voto è libero ed è libero a 360 gradi e dunque mai e poi mai può succedere che un Presidente di Seggio possa indicare la seppur minima modalità attraverso cui trasfondere sulla scheda il massimo dei diritti che toccano in una democrazia al popolo sovrano, e se nella Costituzione è scritto popolo sovrano significherà pur qualcosa. Come si diceva a parte questo In secondo luogo, la vicenda specifica del voto di Marcianise incubava una necessità di aggiungere qualche elemento di riconoscibilità dell’identità del prescelto, visto e considerato che del consiglio comunale fa parte anche Maria Moretta, nipote ed omonima di Pinuccio Moretta, per giunta scelta lei stessa come candidata alla presidenza in sede di seconda votazione

Insomma, sarebbe bene, a questo punto, che Maria Luigia Iodice , pregevole ed amatissimo medico della mutua, si astenesse da ogni questione attinente agli aspetti tecnico-giuridici dei processi elettorali visto e considerato che, al di là del dilettantismo, questi le portano anche sfortuna come dimostra la richiesta di rinvio a giudizio, formulata ai suoi danni dal Pubblico Ministero della Procura presso il tribunale di Aversa- Napoli Nord, Maria Antonietta Colella per 13 voti anomali ricevuti a San Cipriano e che a quanto pare, stando alle risultanza dell’indagine chiusa dalla pm, risulterebbero attribuiti con una matita differente da quelle legali e ufficiali, fornite dalla Prefettura, e in dotazione ad ogni seggio elettorale, con l’aggiunta che una perizia calligrafica, disposta e incamerata dalla Procura, avrebbe dimostrato che esiste un’altissima probabilità che quei 13 voti di preferenza siano stati dati dalla stessa mano .

Ma al netto di tutto ciò, ribadiamo la nostra convinzione relativa alla buona fede delle dottoresse Iodice e Cotugno. Però, purtroppo il già citato articolo 1 comma 2 della legge 61 del 2004 considera un reato, addirittura punibile con una pena reclusiva da uno a sei anni (da 2 a 8 se il fatto è compiuto da componenti del seggio elettorale) la manipolazione e la distruzione di schede.

Questo rappresenta per un noi un elemento sufficiente per poter affermare che queste elezioni del Presidente siano state viziate da errori madornali. Più di questo al momento non possiamo dire. Ma, allo stesso tempo, possiamo ipotizzare che la legge 61 del 2004, nella specie l’articolo 1 comma 2 lettera a abbia prodotto, in sede di applicazione dei conflitti, dei contenziosi, sui quali si è anche sviluppata un po’ di giurisprudenza, che ci consenta di maturare sicurezza sull’analogia tra le schede di cui tratta il citato articolo 1 comma 2 lettera a della legge 61 del 2004 e quelle utilizzate per votare un presidente del consiglio comunale. E qualora questa analogia dovessimo rinvenirla, sarebbe veramente un bel problema.