S. MARIA C.V. Carlo Russo vota il Puc e l’osservazione del cognato. Ci arrivano i documenti del sindaco, ma non sono sufficienti. Ecco quelli che servono per chiudere il caso

19 Luglio 2023 - 18:20

Va elogiato lo sforzo dell’amministrazione comunale che ci ha spedito un paio di immagini che pubblichiamo in calce a questo articolo. Ma si tratta di un primo passo, a cui ne deve seguire un altro molto più deciso. Perché altrimenti, per quello che conta, noi non potremo affermare che il voto di Carlo Russo in giunta sia stato legale e trasparente.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) Abbiamo insistito, fortemente insistito per raccogliere, seppur indirettamente, il punto di vista dell’amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere sulla polemica innescata dai due consiglieri di opposizione Italo Crisileo e Raffaele Aveta, a seguito del voto espresso, in seno alla giunta comunale, dall’assessore Carlo Russo su un’osservazione al Puc, presentata da suo cognato Raffaele Papale.

Qualcosa abbiamo raccolto e di questo ringraziamo il sindaco Antonio Mirra mostratosi sensibile rispetto alla necessità di un giornale che ha voluto sempre essere imparziale. Quando non c’è riuscito, è perché le parti politiche che si ritenevano toccate da una nostra argomentazione hanno deciso, poco democraticamente, di trincerarsi dietro al silenzio, oppure di sputare malevolenze, calunnie e un pettegolezzo dietro l’altro contro questo giornale, dimostrando in realtà di non avere nessun argomento per replicare e per controdedurre rispetto alle testi da noi esposte.

Detto ciò, proviamo ad analizzare i documenti inviatici. Premettiamo e ribadiamo che l’ordinamento regola la materia dell’obbligo di astensione degli amministratori e dei consiglieri comunali, rispetto a provvedimenti riguardanti direttamente i loro interessi o quelli dei loro parenti e/o affini fino al 4 grado, dall’articolo 78, comma 2 del Testo unico degli enti locali, Decreto legislativo 267 che il prossimo primo agosto compirà esattamente 23 anni. Questo articolo sancisce l’obbligo di astensione per gli atti che incorporano gli appena citati interessi diretti e indiretti, specificando, però, anche le eccezioni. Una di queste, riguarda i provvedimenti urbanistici “di carattere generale”, dunque anche i vecchi Prg e i Puc. Oltre all’eccezione, la seconda parte dell’articolo 78, comma 2, contiene anche quella che potremmo definire l’eccezione delle eccezioni, così come abbiamo spiegato dettagliatamente nei due articoli dedicati nei giorni scorsi a questa vicenda.

“L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.

In poche parole, ricorrendo, applicando semplicemente l’eccezione, l’assessore Carlo Russo aveva diritto a votare l’osservazione di suo cognato, proprio perché il Puc appartiene al novero dei piani urbanistici, rispetto ai quali è, come si diceva, l’art. 78 comma 2 a stabilire un’eccezione rispetto a tutti i casi in cui l’obbligo di astensione c’è.

Ora mettiamo a confronto la cifra di espressione della potestà di Carlo Russo con quella che abbiamo definito l’eccezione delle eccezioni: l’assessore non avrebbe potuto votare lo schema di Puc contenente l’osservazione di suo cognato, qualora la medesima incubasse “una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado“.

Il discrimine dunque sta nei tre aggettivi “immediata”, “diretta” e “specifici”. Ciò significa che se si applica solo l’eccezione, prevista dall’art.78 comma 2, Carlo Russo aveva pieno diritto di votare, pur avendo avuto la possibilità di astenersi per una questione di eleganza istituzionale. Al contrario, se nel caso di questa osservazione ricorre l’eccezione delle eccezioni, Carlo Russo non avrebbe dovuto votare e avrebbe compiuto un’irregolarità, minando anche tutto il processo amministrativo che ha portato il Puc ad essere approvato dalla giunta, con conseguente invio agli uffici urbanistici dell’amministrazione provinciale.

Il Comune di S. Maria C.V., rappresentato dal sindaco Mirra, ha ritenuto che questa osservazione, presentata da Raffaele Papale, che di professione fa l’agronomo, sviluppasse temi e perseguisse obiettivi di carattere generale, ricadenti, dunque, nella eccezione esplicitata da una parte dell’articolo 78, comma 2 e non nella eccezione delle eccezioni, così come descritta nell’ultima parte dello stesso comma 2 dello stesso articolo.

Documenti insufficienti per una seria valutazione.

E allora, a questo punto, possiamo andare ad esaminare rapidamente il materiale che ci è stato inviato. La prima immagine contiene una specificazione della osservazione n.95, per l’appunto quella presentata dall’agronomo Papale. Riportiamo testualmente, invitandovi poi a consultare questo testo nell’immagine del documento riproducente copia dell’originale, che pubblichiamo in calce a questo articolo. “L’osservazione attiene una rivisitazione delle Nta, per le zone Ep ed Eu, a carattere generale nelle quali si propongono l’integrazione, l’eliminazione, la modifica o l’aggiunta di articoli e commi. Si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accoglibile con la modifica degli specifici articoli nelle Nta”.

Nta significa “Norme tecniche di attuazione” del Puc, mentre Ep sta per “Zone agricole Periurbane”.

Ora, se è vero che l’amministrazione comunale merita il nostro ringraziamento per la disponibilità mostrata, è ugualmente vero che questi documenti non risolvono il problema del discrimine tra quella che può essere un’osservazione di carattere generale e un’altra osservazione che incorpora anche il tentativo di tutelare l’interesse diretto, immediato e specifico di Raffaele Papale e della sua famiglia. Né contribuisce a far chiarezza l’altro documento, gentilmente passatoci dal palazzo comunale, che riproduce, invece, l’introduzione, solo l’introduzione dell’osservazione dell’agronomo Raffaele Papale. Anche in questo caso, diamo la possibilità ai nostri lettori di consultare, ugualmente in calce all’articolo, l’immagine che riproduce questo testo, di cui è utile però citare qualche riga, premettendo che Papale compie uno sforzo di realtà o di apparenza, per dare alla sua iniziativa il carattere costruttivo di chi, da agronomo, si mette a disposizione dei redattori del Puc, per evitare il pericolo di contenziosi, a suo avviso “per scansare il pericolo” se le Norme tecniche di attuazione relative alle Zone agricole periurbane, non fossero modificate: “Per una migliore e più chiara esposizione si è provveduto – scrive Raffaele Papale – a riscrivere le norme di cui a Capo 4 Sistema naturalistico ambientale e rurale previa cancellatura delle parti ritenute a nostro avviso (plurale maiestatis) poco aderenti ed inserimento di note correttive di colore rosso inserite direttamente nel testo o sotto riportate e lasciate alla valutazione del gruppo esaminatore”.

Quel che serve per capire veramente.

Questo testo, se non è assolutamente sufficiente a capire se il comma 2 dell’articolo 78 del Tuel sia stato o meno rispettato, serve sicuramente a formulare una richiesta ben precisa all’amministrazione comunale: per un fatto di trasparenza, che credo prema prima di tutto al sindaco Antonio Mirra e allo stesso assessore Carlo Russo, sarebbe importante che ci inviaste il Capo 4 delle Norme tecniche di attuazione nella versione pre osservazione di Raffaele Papale. Poi, di nuovo, il Capo 4 delle Nta emendate dall’osservazione in questione, magari sottolineando, essendo stata questa accolta parzialmente, stavolta specificando quale parte dell’osservazione di Papale sia stata recepita e quale parte, al contrario, non ha avuto il riscontro dell’accoglimento. Occorre, dunque, avere davanti il testo integrale dell’osservazione presentata e occorre capire quale di questa struttura testuale sia stata accolta. Solo così potremo validamente sviluppare un ragionamento, sempre aperto ad ogni tipo di contraddittorio, da qualsiasi parte questo venga, per capire se si tratta realmente di un’osservazione a carattere generale, o se si tratta di un’osservazione contenente correlazioni immediate, dirette e specifiche con legittimi interessi privati di Papale, in modo da stabilire se il voto dato in giunta da Carlo Russo sia stato o meno legale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 78 del Tuel.

Un chiarimento necessario, proprio perché la famiglia Papale – in quel caso, se non andiamo errati fu il padre di Raffaele a esserne protagonista – è stata al centro di molte polemiche e anche della trattazione non certo elogiativa di Casertace, quando, qualche anno fa, realizzò una condizione molto creativa per realizzare nuove volumetrie di un immobile situato in zona agricola e sbocciato grazie a delle acrobatiche compensazioni con un altro terreno posseduto da questa famiglia, se non andiamo errati, dalle parti di Capua. Ed è questo il motivo per cui ci andiamo con i piedi di piombo. Ed è questo il motivo per cui diciamo la sindaco Antonio Mirra, all’assessore Russo e allo stesso Papale, che se non c’è realmente nulla da nascondere, rispetto all’analisi di un nostro consulente di parte, di un nostro agronomo, di un nostro urbanista, non avranno alcuna difficoltà a recapitarci i documenti da noi richiesti.