S. MARIA C.V. Scuole chiuse per i contagi. Il coordinamento Terra di Lavoro diffida il sindaco Mirra

18 Febbraio 2021 - 19:32

Riceviamo e pubblichiamo:

 

SANTA MARIA CAPUA VETERE – LETTA l’ordinanza a sua firma n.27 del 16/02/2021,
con la quale è stata disposta la sospensione delle
attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche Ic2 Rita Levi Montalcini plesso di Via Avezzana,
I.A.C. UCCELLA plesso di Via Lussemburgo limitatamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado,
nonché l’I.S.S. Amaldi dal 17 febbraio al 2 marzo 2021, i cui studenti svolgeranno l’attività didattica a
distanza (DAD).
RICHIAMATO l’art. 1, lett. S, del DPCM del 14.01.2021.
RICHIAMATO il decreto del Tar Campania Napoli, V sezione, n. 142/2021, come confermato
dall’ordinanza collegiale n. 228/2021 del 02.02.2021, i cui principi generali, per espressa previsione del
decreto cautelare n.153/2021 del medesimo organo, riguardante gli istituti di istruzione primaria,
secondaria di I grado e l’ordinanza collegiale 306/2021 del 17.02.2021 relativamente alla secondaria di
II grado, il quale, nel fare salve le competenze di Sindaci e Dirigenti Scolastici con riguardo alla
eventuale chiusura degli istituti scolastici, stabilisce che la stessa potrebbe essere presa in considerazi one
solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali.
CONSIDERATO, che la suddetta chiusura è stata basata sic et simpliciter sul Report della Regione
Campania del 09.02.2021, che si basa sul sistema degli alert, a cui non può essere riconosciuta alcuna
valenza normativa Cit. “Sulla base delle evidenze ivi contenute, che dimostrano una diffusione del virus
nelle fasce d’età anche riconducibili alla popolazione scolastica in preoccupante aumento, e tenuto
conto delle indicazioni rinvenienti dai provvedimenti giurisdizionali che si sono, ad oggi, pronunciati
sulle ordinanze regionali n.2/2021 e n.3/2021, relative all’attività didattica a distanza – che rimarcano la
necessità di provvedimenti fondati attuali, pertinenti e rilevanti e su motivate ed ineludibili evidenze
scientifiche, riferite a specifici contesti territoriali o a specifici settori di attività – è stato elaborato un
sistema previsionale di “alert” al fine di individuare quei Comuni, Province o Macro-aree soggette ad un
incremento di contagi idonee ad impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza della
malattia stessa a livello regionale. Tali “alert” dovranno orientare le decisioni a livello locale, sulla base
di dati epidemiologici aggiornati e contestualizzati, con relativi provvedimenti per fascia di età.”
D’altra parte è la stessa relazione dell’Unità di Crisi Regionale a dire che “Appare evidente ed utile
sottolineare che in tutti gli scenari l’analisi per età viene raccomandata in quanto fornisce valore
aggiunto nel percorso strategico da adottare con misure di chiusura di tutte quelle attività che possano
determinare incremento dei contagi in quei comuni che abbiano tendenza ad incremento
dell’incidenza.” Ed aggiunge “Di seguito un esempio del perché sia necessario sempre effettuare anche
un’analisi per fasce di età. Esempio: Comune X mostra una incidenza 2x incidenza media regionale, ad
analisi per fascia di età emerge che tale incremento si concentra in fascia di età compresa tra 80 -89 anni
per dei cluster in RSA. Appare evidente che la chiusura di esercizi commerciali o didattica in presenza
non avrebbe alcun impatto nel contenimento dell’infezione che si gioverebbe invece di altre misure più
specifiche per quella fascia.” Si deduce, dunque, in modo chiaro, che ci troviamo di fronte ad una
interpretazione distorta a livello locale, a maggior ragione se i dati, i medesimi inviati alla Cabina di regìa
del Ministero della Salute, pongono la nostra regione in zona gialla, secondo i criteri ministeriali.
CONSIDERATO che il cd. Sistema degli alert si basa: 1) sull’incidenza locale rispetto alla media
regionale; 2) la percentuale dei tamponi positivi rispetto alla media regionale; 3) la densità abitativa e che
in relazione alla chiusura dei suddetti plessi scolastici non è stata indicato alcun dato relativo ai contagi
in relazione alle varie fasce di età scolastica, ma viene individuata solo la percentuale del Comune di S.
Maria Capua Vetere nella settimana dal’8 al 14 febbraio pari al 13,40 % (50 positivi su 400 tamponi
effettuati)
CONSIDERATO inoltre che in relazione Ic2 Rita Levi Montalcini plesso di Via Avezzana, il dato
fornito da codesta amministrazione è in parte errato in quanto le classi in quarantena erano sì 4, ma per
una la quarantena fiduciaria sarebbe terminata in data 17.02.2021. Per cui contrariamente a quanto
asserito nella succitata ordinanza i soggetti positivi in tutto l’Istituto erano ben 5 (3 alunni e 2
insegnanti) su una platea di circa 500 alunni. Stessa cosa dicasi per l’I.S.S. Amaldi 4 positivi su 1000
alunni circa e per la I.A.C. UCCELLA 6 alunni ed un insegnante su circa 200 alunni. È bene ricordare
infatti la differenza sostanziale che vi è tra positività e quarantena fiduciaria, cosa che evidentemente
sfugge a codesta amministrazione comunale
CONSIDERATO che, quindi le scuole non possono essere chiuse in via ‘prudenziale’, ma
esclusivamente in relazione a ‘specifiche e peculiari difficoltà operative locali’ e ad un’emergenza
acclarata nelle aule, circostanze che sarebbero dovute emergere dall’ordinanza stessa, pena l’illegittimità
della stessa per carenza di motivazione e che, pertanto, la sospensione delle attività didattiche in
presenza non risulta in alcun modo giustificata.
CONSIDERATO altresì il primario e costituzionale diritto all’istruzione che non può essere
completamente tutelato con la Dad e la pari dignità del predetto diritto rispetto a quello della salute e
che il Dpcm prevede con chiarezza qual è l’iter da seguire nel caso in cui nelle scuole ci siano casi di
contagio, nonché il protocollo (utilizzo delle mascherine, giusta aerazione dei locali, distanziamento
sociale, ecc.) da seguire per evitare che il contagio si estenda e, quindi, impedire che si verifichi un
cluster (un focolaio).
POSTO che nei detti ambienti scolastici vengono rigorosamente rispettati tutti i protocolli prescritti e,
quindi, che le scuole risultano essere i luoghi a più basso contagio e di conseguenza gli eventuali
bambini e/o ragazzi che dovessero risultare contagiati difficilmente si sarebbero contagiati nelle aule
scolastiche, durante la breve permanenza tra i banchi.
RISCONTRATO che dall’ordinanza in questione non emerge quali siano le specifiche e peculiari
difficoltà operative locali, diverse cioè da quelle di tutti gli altri comuni italiani (città metropolitane e/o
similari) sul cui territorio sono presenti istituti di istruzione secondaria superiore, che determinano per
forza di cose maggiore movimento di mezzi di trasporto e persone, che hanno indotto ad un così grave
provvedimento, tali quindi da giustificare misure in contrasto con quanto disposto con il sopra
richiamato DPCM del 14.01.2021;
CONSTATATO che la durata dell’ordinanza n.27 del 16/02/2021, fino al 02.03.2021 è del tutto
irragionevole e sproporzionata rispetto alla situazione di fatto esistente;
CONSIDERATO pertanto che dalle motivazioni ivi riportate emerge in maniera chiara che tale
provvedimento è illegittimo, essendo stati oltrepassati i poteri che l’art. 50, comma 5, del D.lgs
267/2000 concede al Sindaco “…in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale”, non palesandosi nel caso di specie alcuna situazione peculiare sul territorio che giustifichi un
discostamento da quanto previsto dal DPCM del 14.01.2021;
Per tutto quanto sopra considerato, con la presente si avanza formale
DIFFIDA
nei confronti del Sindaco, legale rappresentante p.t. del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nella
persona del Dott. Antonio Mirra, affinché annulli o comunque revochi la propria ordinanza n.27 del
16/02/2021, avvertendo sin d’ora che, in caso contrario, ricorreranno nelle sedi opportune, ivi
compresa la competente Autorità Giudiziaria, per il ripristino della legittimità e della legalità violate.
Tanto a tutti gli effetti di Legge

Coordinamento Scuole Aperte Terra di Lavoro