L’INCHIESTA. SECONDA PUNTATA: CONSORZIO DI BONIFICA, IMBROGLI A GO-GO. Si sono inventati un regolamento vietato per MarcoAntonio Abbate e per il mercato degli incarichi

8 Aprile 2019 - 17:03

CASERTA (g.g.) – C’è un problema tombale, anzi due problemi tombali che rendono, al di là di quello che abbiamo scritto nella prima puntata di questa inchiesta (PUOI LEGGERLA QUI) il procedimento che ha portato alla creazione di un regolamento attraverso il quale Marcoantonio Abbate & company hanno preso il controllo dell’ufficio legale con ampia promesso di quattrini freschi e addizionali rispetto a quelli cospicui già introitati dalla carica di direttore generale.

Partiamo dal comma 8 dell’articolo 9 della legge 114 che stabilisce anzi definisce i confini temporali entro i quali un ente pubblico “generico” può dotarsi di regolamenti:”l’adeguamento dei regolamenti dell’ufficio legale e dei contratti collettivi (siamo dentro, aggiungiamo noi, alla previsione riguardante il nuovo strumento erogato dall’ingegno del commissario Carlo Maisto) andava approvato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione“. Chiaramente nella previsione di un Consorzio di Bonifica sia equiparabile a un ente pubblico “generico”, riutilizzando un’espressione utile a capirci ma non precisa in termini giuridici.

La legge 114, frutto della conversione con modificazione del decreto legge n°90 del 14 giugno 2014, è in vigore dall’11 agosto dello stesso anno. Il calendario ci porta dritti dritti al giorno dedicato al santo patrono dei cornuti: 11 novembre, ricorrenza di San Martino. Era questo il limite entro il quale i vari commissari che si sono avvicendati negli ultimi anni alla guida del Consorzio, Lanna, Schiavone e, aggiungiamo noi, lo stesso Marco

Antonio Abbate, già dirigente dell’Ufficio legale, avrebbero dovuto recepire questa legge. Superato quel limite, non è prevista da nessuna norma vigente la possibilità di tirar fuori un nuovo regolamento. Il che è anche comprensibile, visto che il legislatore, probabilmente lui stesso un marpione, voleva evitare che questo strumento potesse essere applicato in tempi in cui la politica politicante avesse la sua necessità.

Questo ragionamento va incrociato con quello che è previsto da un’altra legge, il comma 1 dell’articolo 9 della 114 del 2014. Spazio, quindi, alla matriosca, cioè ad una legge che richiama un’altra legge. Il riferimento è all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 165 del 30 marzo del 2001, che è po’ un ripasso che va a configurare la definizione di amministrazione pubblica: “per amministrazione pubblica s’intende le amministrazioni dello Stato compreso le scuole di ogni ordine e grado, le provincie, i comuni (…) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali“. Per cui, amministrazioni pubbliche, ripetiamo, è un qualcosa che corrisponde e non può non corrispondere alla natura giuridica di ente pubblico non economico.

In un delirio da esegeti di burocrati e di burocratese, ci concediamo la finezza di leggere l’articolo 1 dello statuto del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno: “Il consorzio, ai sensi dell’articolo 59 del regio decreto 215 del 13/2/1933 e dell’articolo 16 della l.r. n°4 del 25/2/2003, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell’ambito degli enti pubblici economici“. Per cui, aggiungiamo noi, non è un’amministrazione e dunque non rientra in quelle previsioni che gli avrebbero permesso di usufruire della legge 114 sui regolamenti.

Altro da dire non abbiamo. L’autorità giudiziaria dovrebbe intervenire domattina, aprendo un’indagine e disponendo l’immediata sospensione degli effetti di questo regolamento. Però in posti come il Consorzio di Bonifica, al peggio non c’è mai limite e leggendo alcuni passi di questo pseudo-regolamento abbiamo colto l’essenza, la ragion d’essere dello stesso. Altri fatti gravissimi, forse ancor più gravi di quello che abbiamo scritto nella seconda puntata dell’inchiesta, costituiranno il contenuto della terza  e ultima puntata che pubblicheremo domattina e che sarà chiusa dalla staffa di un nostro commento.