Tanti quattrini per gli ingegneri delle scuole. Gara marcia fino al midollo: è illegale, per cui, more solito, non succederà nulla

1 Febbraio 2021 - 10:00

Assolviamo con i fatti e non con le chiacchiere al nostro dovere di legalità, non ponendoci più il problema dell’impunità di cose come queste, che puntualmente transitano in cavalleria. Completiamo la trilogia dei nostri articoli, pubblicandovi il testo delle linee guida dell’Anac e di una sentenza di un Tar, che delineano una procedura perentoria relativa alla pubblicità del sorteggio delle imprese, totalmente disattesa dall’amministrazione comunale

 

MARCIANISE – Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: il primo atto amministrativo importante compiuto dall’amministrazione di Antonello Velardi è, a nostro avviso, tecnicamente illegale.

Siamo costretti a ritornare, ancora una volta, sull’affidamento di tre incarichi professionali ad altrettanti ingegneri per l’attività di messa in sicurezza degli istituti scolastici cittadini, le cui strutture appartengono al perimetro delle competenze del Comune.

È una procedura illegale, perché il dirigente Fiorenzo De Cicco ha applicato una legge totalmente superata da diverse altre successive, a partire dai due Codici degli Appalti.

Lo ha fatto per far sì che il Rup non potesse svolgere contemporaneamente la funzione di commissario giudicatore. Abbiamo visto che questa formulazione dell’articolo 107 del Tuel è un reperto archeologico. Questa incompatibilità non esiste nelle norme e nei Codici successivi, ma a qualcosa doveva pur agganciarsi il dirigente De Cicco, per andare lui a presiedere la commissione al posto del quadro amministrativo, ingegnere Franca Nubifero.

Questa procedura è illegale perché, violando il dettato testuale dell’articolo 77 del decreto legislativo n.50 del 2017, ovvero il Nuovo Codice degli Appalti, il dirigente De Cicco, un vero e proprio kamikaze, ha svolto contemporaneamente la funzione di “giudice” nella commissione che ha scelto gli ingegneri, ognuno dei quali toccato dalla grazia di compensi intorno al 100mila euro, e quella di potestà esecutiva, che ha firmato formalmente e materialmente le determine che hanno dato esecuzione all’attribuzione di questi lucrosi incarichi.

La procedura è illegale perché poco chiaro è stato l’inserimento dello strumento del sorteggio nella definizione dei tre gruppi da cinque componenti in cui sono stati ripartiti i soggetti che all’avviso pubblico hanno risposto e che alla procedura hanno partecipato.

I vincitori erano sicuramente collocati in ognuno dei tre gruppi.

Oggi chiudiamo il cerchio su questo ultimo elemento di illegalità, e lo facciamo ancora una volta citando l’Anac, già da noi chiamata in causa attraverso la pubblicazione di un altro parere, quello legato alla conclamata incompatibilità tra chi esercita la funzione di commissario e chi poi dovrà eseguire gli atti: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Ciò ai sensi del già citato articolo 77.

La linea guida n.4 dell’Authority recita, a pagina 14: “La Stazione Appaltante (in questo caso il Comune di Marcianise) rende tempestivamente noto (sic!) con adeguati strumenti di pubblicità (ri-sic!) la data e il luogo di espletamento del sorteggio (iper sic!).

Sentenza n.252 del 22 marzo 2017 del Tar della Basilicata: “Il sorteggio delle imprese che parteciperanno alla procedura negoziata deve (sic!) avvenire con modalità tali da assicurare il contemperamento fra l’esigenza di una piena e libera esplicazione della futura competizione fra i concorrenti e i principi di trasparenza e pubblicità.

Il Tar della Basilicata, aggiungiamo noi, cita, come riferimento di questa sua impostazione, proprio le linee guida dell’Anac appena declinate.

In conclusione, sempre rimanendo al combinato tra Tar della Basilicata e linee guida, leggiamo ancora: “La Stazione Appaltante deve effettuare il sorteggio degli offerenti da invitare in una apposita seduta pubblica (sic! Avete letto bene De Cicco, Velardi e Rossano?) alla quale possono assistere i rappresentanti di tutte le imprese che hanno avanzato domanda di partecipazione, ma con modalità tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate. La violazione del principio di pubblicità della gara ne comporta la necessità di ripetizione”.

Questa è, dunque, una gara che andava ripetuta. Una gara illegale al Comune di Marcianise, per cui, essendo tale, non succederà nulla.