TRE DIPENDENTI DELLA MERCOGEL DI CASERTA RIAMMESSI A LAVORO

24 Settembre 2023 - 17:00

LA REINTEGRA AI TEMPI DEL JOBS ACT

C’era una volta il lavoro… e con esso l’insieme delle norme che lo tutelavano: il “diritto del lavoro”. Poi sono arrivate le riforme. Si sono susseguite modifiche che, alla fine, con il cosiddetto Jobs Act, hanno portato alla graduale, ma definitiva, eliminazione nel tempo, ovvero in base al momento di assunzione del singolo lavoratore, del “famigerato” art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Tutti ci siamo, più volte, chiesti se oggi un datore di lavoro possa facilmente licenziare un dipendente, senza rischiare che lo stesso, impugnato il licenziamento, venga reintegrato dal Tribunale.
Ebbene, con la storia di cui parliamo oggi, abbiamo la dimostrazione che il diritto del lavoro, tanto maltrattato dal legislatore negli ultimi anni, non è affatto morto. I protagonisti del nostro racconto sono tre lavoratori giovani e per i quali, proprio in considerazione della data di assunzione, non trova applicazione il citato articolo 18 (post 7 marzo 2015, quindi, momento della sua abrogazione). I tre malcapitati sono tutti dipendenti di una società esercente attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e surgelati, contrassegnate dal noto

marchio casertano Mercogel.

Ciascuno di essi, a distanza di pochi giorni, è stato licenziato per giusta causa, ossia per motivi disciplinari.
Al fine di farvi comprendere la portata delle accuse, vi esplicito, quale esempio, la condotta addebitata ad uno dei tre lavoratori, per il quale l’imputazione veniva fondata su di una mail di lamentela inviata da un cliente del punto vendita presso cui il ragazzo era adibito. Nella nota il lavoratore era incolpato di essere intervenuto in un vivace dialogo tra detto cliente e altra dipendente addetta al banco, anch’essa, peraltro, protagonista della nostra storia perché destinataria di licenziamento, sebbene per un motivo diverso. Il ragazzo avrebbe intimato all’avventore di abbassare la voce perché “sarebbe stato meglio”. Il mittente della mail criticava la condotta del dipendente e minacciava che se avesse trovato lo stesso personale al punto vendita in questione, nonostante apprezzasse la qualità di quei prodotti, non avrebbe più ivi acquistato.  
All’esito della ricezione del licenziamento, i tre lavoratori si sono rivolti all’avvocato del lavoro e hanno impugnato i reciproci, provvedimenti espulsivi. Nel corso del giudizio sono stati ascoltati i testimoni e i fatti dei quali erano incolpati i lavoratori sono risultati sussistenti nella loro materialità. Ora, starete pensando che, in applicazione della normativa vigente, dal Jobs Act in poi, gli stessi non avessero diritto alla reintegra. Invece, la dottoressa Adriana Schiavoni, giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, anche in adesione alla tesi difensiva sostenuta dal legale dei lavoratori, ha ritenuto che i fatti addebitati, sebbene sussistenti materialmente, non integrassero quei requisiti di antigiuridicità e di rilievo disciplinare tali da far ritenere il fatto meritevole di punizione, giungendo a disporre la reintegra dei lavoratori nei posti di lavoro in precedenza occupati.
Il Tribunale, in buona sostanza, applicando un principio consolidatosi in giurisprudenza, già sotto la vigenza della legge Fornero, ha equiparato la carenza di antigiuridicità nella condotta del lavoratore, materialmente esistente, all’insussistenza del fatto materiale.

Il lieto, fine realizzatosi per i protagonisti della nostra storia ci insegna che nel diritto, come nella vita, sarà sempre l’interpretazione degli eventi a determinare la giusta considerazione sugli stessi.

Pertanto, nella vostra sfera personale fate sempre ciò che vi rende felici, ma quando si tratta di lavoro rivolgetevi ad un buon avvocato!

Delia Orsillo
Avvocato del Lavoro