CASERTA. Tra il comune e il Demanio è scontro. Questa volta c’entra via Ferrarecce

20 Gennaio 2019 - 13:33

CASERTA (luigi vincenzo repola) – E’ sfida tra il Demanio e il comune di Caserta. Dopo le polemiche esplose sulla vendita predisposta dall’Agenzia di diversi immobili, tra cui la sede del Circolo Nazionale, in piazza Dante, di cui vi raccontammo per primi in questo articolo, una nuova querelle tra i due enti questa volta è finita davanti al Tar.

A fare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale è stato il Demanio che si era vista notificare una diffida, a firma del dirigente del settore ai Lavori Pubblici, a provvedere alla messa in sicurezza dell’ex Mulino Barducci di via Ferrarecce. Il documentato, datato 13 novembre, era successivo ad un intervento del 15 ottobre del il Comando dei Vigili del Fuoco, a seguito di distacco di intonaco dalla facciata dell’immobile.

L’ordinanza è stata portata dinanzi ai giudici amministrativi poiché il provvedimento ingiuntivo emesso dal Comune di Caserta sarebbe stato illegittimo in quanto adottato da un soggetto non competente. Era il sindaco la figura preposta a disporre tale ordinanza e non il dirigente ai Lavori Pubblici Franco Biondi. Aggiunge il Demanio nel proprio ricorso che i locali del cd. “Ex Mulino Barducci” sarebbero  in uso governativo al Ministero della Difesa e una parte di essi sarebbe destinata ad alloggi di servizio. Infine, sempre secondo l’ente che ha competenza sul patrimonio immobiliare e storico-artistico dello Stato, l’ordinanza che dispone la messa in sicurezza di un edificio dovrebbe basarsi su un’istruttoria che evidenzi lo stato dei luoghi e le soluzioni progettuali idonee ad assicurare l’efficacia tecnica del provvedimento che invece “sarebbe

totalmente carente di tali requisiti“.

Il Tribunale non ha potuto far altro che dar ragione all’Agenzia del Demanio e annullare l’ordinanza a firma di Franco Biondi. I giudici, motivando la decisione, spiegano che “il Dirigente non era competente ad adottare tale provvedimento, né per competenza propria, né su delega del Sindaco“, condannando il comune, non costituitosi in giudizio, al pagamento delle spese processuali.