ISVEC e Ivano Balestriere: “Titolo fuorviante sulle parole di Domenico Romano e Nicola Ferraro. Errore sul titolare”. Casertace risponde: “abbiamo scritto che sono dichiarazioni ed è un atto firmato da un giudice. E su chi comanda…”
4 Novembre 2025 - 11:08
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Qui sotto le parole a firma di Giuseppe Izzo, presidente del CdA Isvec, controllata dalla Balestriere Holding, società madre del business di famiglia, e di Ivano Balstriere, dipendente Isvec e direttore generale, secondo quanto afferma la ditta sul sito web. A nostro avviso, l’articolo pubblicato sabato 1 novembre non è lesivo o diffamatorio, essendo connesso ad un atto, non firmato dalla pubblica accusa, bensì da un giudice del tribunale di Napoli. Se sulla posizione di titolare di Ivano Balestriere abbiamo sbagliato, correggiamo. Ma siete voi a definirlo direttore generale di Isvec, oltre ad esserne stato legale rappresentante fino al 2017. Su un passaggio relativo alla nota di Ivano Balestriere (il numero 5), risponderemo in un articolo ad hoc nelle prossime ore
LA NOTA DI ISVEC
Spett.le Redazione CasertaCE; Alla c.a. del Direttore Responsabile; Lo scrivente, per conto di ISVEC S.r.l., con la presente. DIFFIDA E METTE FORMALMENTE IN MORA codesta Testata, il Direttore responsabile e l’Editore, per la pubblicazione del pezzo in data 1 novembre 2025, ore 13:53, titolato “La ISVEC ha contatti con il clan dei Casalesi” (sezione Giudiziaria). Il titolo è di per sé oggettivamente diffamatorio e idoneo a ledere gravemente l’onore e la reputazione dell’azienda presso clienti, stazioni appaltanti, dipendenti e mercato di riferimento.
1) Titolazione diffamatoria e distorsione del contenuto: Il titolo afferma come fatto l’esistenza di “contatti” tra ISVEC ed esponenti del clan. Il corpo dell’articolo, tuttavia, qualifica la circostanza come mere dichiarazioni di un terzo (Domenico Romano), aggiungendo esplicitamente che “nessun soggetto connesso alla Isvec è indagato per questa vicenda” e definendo lo stesso Romano “braccio destro di Nicola Ferraro”. La contraddizione è palmare: il titolo comunica una verità accertata; il testo riferisce solo dichiarazioni non provate né giudizialmente accertate. Si tratta di titolazione suggestiva e fuorviante. Questa tecnica – enfatizzare in titolo un accostamento infamante e poi attenuarlo nel corpo come “parole di terzi” – viola i principi deontologici: “I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie” (Carta dei Doveri – FNSI). È un precetto consolidato anche nel Testo Unico dei Doveri del Giornalista: accuratezza, verità sostanziale dei fatti, rispetto dei diritti della persona.
2) Falsità su qualifiche personali: Nel pezzo si indica Ivano Balestriere come “titolare” di ISVEC. Tale indicazione è falsa e lesiva, poiché il sig. Balestriere non riveste alcuna funzione rappresentativa in ISVEC. La Redazione stessa ammette che nessun soggetto connesso a ISVEC è indagato per la vicenda richiamata; cionondimeno associa il nominativo ad un ruolo apicale inesistente, accrescendo l’effetto denigratorio.
3) Presunzione di innocenza e comunicazione al pubblico: Il pezzo, per come titolato e impostato, contrasta con i principi sul rafforzamento della presunzione di innocenza (dir. UE 2016/343 e relativo d.lgs. 188/2021), che impongono cautele nelle comunicazioni al pubblico su vicende giudiziarie non accertate. L’uso di titoli assertivi su fatti non provati espone a responsabilità civile e penale.
Richieste ex art. 8 L. 47/1948 (diritto di rettifica, con pari evidenza). Ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948, si INTIMA:
Rettifica immediata del titolo e dell’occhiello/lead, con pari evidenza grafica e medesima collocazione, esplicitando che le affermazioni riportate sono esclusivamente dichiarazioni di un terzo (Domenico Romano), non accertate e controverse, e che “nessun soggetto connesso a ISVEC è indagato per la vicenda” (circostanza da Voi già riconosciuta nel testo). Rettifica nominativa dei ruoli societari, eliminando ogni riferimento al sig. Ivano Balestriere quale “titolare” o assimilati.
Pubblicazione integrale della presente nota di rettifica, con pari rilievo rispetto all’articolo contestato (homepage e pagina interna), nei termini di legge. Normattiva. Inserimento in calce al pezzo di avvertenza sul principio di presunzione di innocenza e sulla natura non accertata delle dichiarazioni attribuite a terzi. Rettifica dei rilanci eventualmente pubblicati sui canali social della testata, con testo coerente alla presente. Termine, canali e conservazione prove. Esecuzione entro 48 ore dal ricevimento della presente e conferma via PEC, agli indirizzi riportati nell’impressum del sito. Diffida altresì alla conservazione dei log, dei dati di pubblicazione/modifica e dei dati di indicizzazione (URL e metadati), ai fini probatori. Riserva di azioni e quantificazione del danno
La presente vale quale messa in mora ex art. 1219 c.c. In difetto di immediata ottemperanza, ISVEC S.r.l. agirà senza ulteriore preavviso: in sede civile (artt. 2043 e 2059 c.c.) per il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali da diffamazione a mezzo stampa (incluse spese di crisis management, perdita di chance in gare, pregiudizio reputazionale documentabile); in sede penale (art. 595 c.p.), valutando la sussistenza di dolo eventuale o colpa grave nella scelta di una titolazione artatamente distorta rispetto al contenuto; per l’ottenimento di provvedimenti d’urgenza (anche di rimozione/depaginazione e correzione immediata dei rilanci digitali). Resta ferma la richiesta di pubblicazione della sentenza in caso di condanna, come da disciplina sulla stampa. Normattiva. Cordiali saluti
LA NOTA DI IVANO BALESTRIERE
Spett.le Redazione “Casertace.net”; Alla c.a. del Direttore Responsabile e dell’Editore;
Io sottoscritto Ivano Balestriere, dipendente della ISVEC S.r.l. e incensurato, con la presente DIFFIDO E VI METTO FORMALMENTE IN MORA per la pubblicazione e il rilancio di contenuti che mi accostano a contesti di criminalità organizzata e mi attribuiscono ruoli societari mai ricoperti, con titolazioni assertive, fuorvianti e diffamatorie (tra cui “La ISVEC ha contatti con il clan dei Casalesi”.
1) Origine delle frasi usate (e perché non riguardano me): Le frasi utilizzate non sono fatti accertati a mio carico: provengono da dichiarazioni di terzi trasfuse in atti giudiziari che non mi riguardano né mi vedono destinatario di indagini o misure. Gli estratti allegati (fascicolo DDA Napoli richiamato dalla vostra testata) lo mostrano con evidenza. Chiedo che ciò sia esplicitato in titolo e occhiello, con pari evidenza all’originale. Fatto: sono un dipendente ISVEC. Non sono titolare né amministratore né rappresentante. Ogni diversa affermazione/insinuazione è falsa e lesiva.
2) “Titolazione distorta”: manipolazione informativa e illecito: La scissione titolo assertivo / testo basato su dichiarazioni altrui integra una manipolazione informativa idonea a ledere onore e reputazione, in violazione dei principi di verità sostanziale, proporzione e continenza (doveri professionali del giornalista). Ne deriva diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) e responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c. L’enfasi in homepage, la reiterazione dei rilanci e il posizionamento accentuano il pregiudizio attuale e concreto (anche familiare: mia figlia ha letto i contenuti, rimanendone turbata).
3) Qualifica/ruolo: errore oggettivo da rettificare ovunque: Sono stato indicato o lasciato intendere quale “titolare” o soggetto apicale. È falso: sono dipendente, privo di poteri rappresentativi. Esigo rettifica nominativa su tutti gli URL e canali (sito e social) che riportano l’errore.
4) Cornice denigratoria reiterata: Soprannomi, ammiccamenti su stili di vita e riferimenti a vicende estranee creano una cornice denigratoria, scollegata dal diritto di cronaca e idonea a deformare la percezione dei lettori.
5) Un’anomalia che esige trasparenza: La sistematica sproporzione tra titoli e contenuti, la tempistica e la reiterazione dei rilanci palesano interferenze non riconducibili alla normale funzione redazionale. Pretendo attestazione scritta dell’inesistenza di utilità, accordi o sponsorizzazioni, anche indirette, incidenti su titoli/occhielli/taglio dei pezzi che mi riguardano; in caso contrario indicate per iscritto natura, soggetti e periodo. (La mancata risposta sarà valutata nelle sedi competenti.)
6) Misure tecniche immediate (mitigazione del danno): Fino a rettifica completata, richiedo depaginazione e impostazione temporanea di noindex,nofollow sugli URL lesivi; aggiornamento di Open Graph/Twitter Card, <title> e <meta name=”description”> per evitare la persistenza delle preview diffamatorie; allineamento dei canonical.
7) Cosa dovete fare – TERMINE PERENTORIO: 24 ORE dalla ricezione PEC: (ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948 e a tutela urgente dei miei diritti): 1. Rettifica immediata di titolo e occhiello/lead dei pezzi interessati, con pari evidenza all’originale (stessa posizione in homepage, stesso font/size, aggiornamento di <title>, <meta description>, Open Graph/Twitter Card, schema.org), dichiarando che: a) le frasi da voi riportate sono dichiarazioni di terzi tratte da atti che non mi coinvolgono; b) non esistono indagini, misure o addebiti a mio carico negli atti richiamati; c) sono dipendente ISVEC e non titolare/amministratore. 2. Rettifica nominativa ovunque io sia stato indicato quale “titolare” o equivalente (sito e social). 3. Rimozione/depaginazione di soprannomi, ammiccamenti e contenuti satirici/allusivi privi di attinenza con un interesse pubblico attuale, inclusi i rilanci social. 4. Pubblicazione integrale del Testo di rettifica qui sotto, con stesso rilievo del/i pezzo/i contestato/i (homepage e pagina interna) e permanenza per il medesimo tempo di visibilità. 5. Nota in calce ai pezzi interessati su presunzione di innocenza e natura non accertata delle dichiarazioni riportate. 6. Comunicazione formale sull’inesistenza di utilità/accordi/sponsorizzazioni collegati ai contenuti che mi riguardano; in caso contrario, indicate per iscritto natura, soggetti e periodo. 7. Legal hold: conservazione dei log (pubblicazione/modifica), revisioni CMS, EXIF immagini, analytics (impressions/click), post social con relativi insights, scambi redazionali pertinenti. Ogni dispersione di prova sarà valutata ai sensi degli artt. 1218, 1227 e 210 c.p.c.
Clausola di adempimento: il mancato adempimento integrale anche di uno solo dei punti di cui sopra costituirà inadempimento. 8) Testo di rettifica da pubblicare integralmente Rettifica – Ivano Balestriere: “Casertace.net rettifica che le frasi pubblicate e in successivi rilanci, riferite a presunti ‘contatti’ tra Ivano Balestriere/ISVEC e ambienti criminali, sono mere dichiarazioni di terzi tratte da atti che non coinvolgono Ivano Balestriere. Nessun procedimento o misura risulta a suo carico. Balestriere è dipendente ISVEC e non riveste ruoli di titolare o rappresentante.” 9) In difetto (allo spirare delle 24 ore) Procederò senza ulteriore preavviso: • in sede d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per oscuramento, depaginazione e rettifica coattiva, con richiesta di astreintes ex art. 614-bis c.p.c.; • in sede civile per il risarcimento integrale (danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi crisis management e de-indexing) e pubblicazione della sentenza; • in sede penale per diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.).
Ogni ulteriore pubblicazione lesiva costituirà autonoma violazione. Distinti saluti, Ivano Balestriere
LA RISPOSTA DI CASERTACE
Venendo alla prima contestazione presente nella vostra diffida, il titolo che viene riportato nella vostra mail è tronco, modificando in questo modo il concetto stesso espresso nel titolo. In questo, infatti, noi abbiamo specificato che si tratta di parole espresse da Domenico Romano, indagato nell’inchiesta imperniata su Nicola Ferraro, ex consigliere regionale, imprenditore e condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.
Il virgolettato della frase, che riassume il concetto espresso da Romano, e la specifica che si tratta di una dichiarazione accusatoria mossa da un collaboratore stretto del Ferraro, a nostro avviso rende il titolo pertinente e assolutamente aderente alla realtà di quanto presente in un atto ufficiale, firmato dal giudice del tribunale di Napoli, quale è la richiesta di arresto – accolta – presentata dalla DDA di Napoli nell’inchiesta su appalti rifiuti e sanificazione, per la procura controllati da Nicola Ferraro.
Nel titolo e nel corpo dell’articolo non emerge mai il contrario di ciò che queste parole sono: dichiarazioni di un soggetto indagato che sta collaborando con la giustizia. Venendo al passaggio dedicato al signor Balestriere, l’utilizzo del termine titolare potrebbe non essere preciso ad oggi, essendo stato egli legale rappresentante almeno fino al 2017, ma per anni questo giornale e tanti altri quotidiani hanno definito il Balestriere quale titolare della ditta Isvec, senza che questa carica venisse contestata dalla società o dal signor Balestriere, almeno fino all’articolo in questione.
Sul punto, inoltre, vi segnaliamo la presenza nello stesso sito di Isvec della posizione di direttore generale di Ivano Balestriere. Leggiamo testualmente: “La Direzione Generale, infine, è affidata al dott. Ivano Balestriere a cui IS.V.EC. deve di fatto la visione attuale e futuristica dell’azienda“. Quindi, se è giusto allora non definire il signor Balestriere quale titolare, la posizione di direttore generale, a nostro avviso, resta comunque quella di un soggetto in una posizione apicale nell’impresa.
Inoltre, nel decreto di perquisizione relativo all’inchiesta della procura di Aversa Napoli Nord relativamente a presunti accordi corruttivi che vedono coinvolto il comune di Teverola e lo stesso Balestriere, quest’ultimo viene descritto dalla Procura quale titolare della suddetta società.
In considerazione di ciò, non riteniamo di dover modificare il titolo dell’articolo o successivi passaggi, ad esclusione della definizione di titolare relativa a Ivano Balestriere, modificandola in direttore generale.
