MARCIANISE. Project financing per la nuova pubblica illuminazione. Ecco perché Lastella e Tartaglione hanno ragione e Velardi torto
23 Dicembre 2019 - 19:04
MARCIANISE (G.G.) – Al netto.
La vicenda della delibera revocata da Fulvio Tartaglione, relativa alla manifestazione di interesse per la “Concessione del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico, riqualificazione degli impianti di Pubblica Illuminazione mediante proposte di project financing ai sensi art. 183 D. Lgs. 50/2016” non è sfuggita alla nostra attenzione.
Non abbiamo avuto molto tempo per studiare le carte.
E siccome il pop-trash ci dà da mangiare, abbiamo dilazionato la lettura dei documenti in modo che questa non monopolizzasse tutto il tempo, anche quello da dedicare alle prostitute cinesi che aprono l’ennesimo bordello a Santa Maria Capua Vetere e che, vi garantiamo, ci hanno dato un numero di visite dieci volte superiore rispetto ad un articolo dedicato a un tema serio, e come tale, ovviamente, per nulla percepito in questi territori.
“Al netto”. Alla fine ce l’abbiamo fatta, ma dobbiamo superare un ultimo ostacolo, che dà il senso a queste due paroline, utilizzate all’inizio di questo articolo: al netto della sconcertante caduta di stile e anche di etica del quotidiano “Il Mattino” che, a Marcianise, ha risposto ai nostri rilievi sui rapporti tra il corrispondente Agrippa e l’ex sindaco, nonché caporedattore centrale, Antonello Velardi, eliminando la firma dall’articolo, dunque trasformandosi realmente in un foglietto locale, magari attivato da persone che di notte lanciano dalle auto manifestini anonimi in cui denunciano questo o quell’altro intrallazzo.
Chi scrive non ha mai privato della sua firma, per esteso o siglata, un solo articolo che contenesse almeno un aggettivo qualificativo. Noi la faccia ce l’abbiamo messa sempre e comunque a supporto di idee opinabili, ma ogni volta fieramente e innocentemente esplicitate.
A proposito di onestà intellettuale, al netto di quest’altra esposizione del pensiero velardiano attraverso articolo senza firma pubblicato qualche settimana fa da “Il Mattino”, la cui immagine riproponiamo in calce, non possiamo non ammettere, perché altrimenti faremmo professione di disonestà intellettuale, che la tesi esposta da Velardi merita di essere considerata con rispetto, perché per una volta, pur nascondendosi dietro l’anonimato formale, è entrato nel merito di una questione, senza sparar cavolate sotto forma di improbabili e piuttosto ridicoli anatemi.
Sintetizzando, tutto si basa sui due “primi periodi” del comma 1 e del comma 15 dell’articolo 183 del decreto legislativo 50/2016, meglio noto come Nuovo Codice degli Appalti.
Secondo Fulvio Tartaglione, siccome è il Comune di Marcianise ad aver attivato la procedura attraverso la formale chiamata della manifestazione di interesse, lo stesso Comune si è incardinato e vincolato alla procedura prevista dal comma 1.
Ciò vuol dire che il tipo di progetto in discussione avrebbe potuto essere oggetto di una procedura amministrativa finalizzata al project financing solo se fosse stato già compreso all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche vigente.
Velardi risponde che tutta la procedura è stata, invece, attivata attraverso un nitido ed esplicito richiamo al comma 15 dello stesso articolo 183, il quale recita: “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente (…).”
La formulazione, come capita spesso o quasi sempre nella legislazione italiana, non è chiarissima e, conseguentemente, presta il fianco ad interpretazioni che sanciscono, in questo paese, l’incertezza e non la certezza del diritto, visto che un giudice, in questo caso amministrativo, può regolare la sua valutazione dei due commi considerati in base alla propria sensibilità, che differisce, o meglio può differire dalla sensibilità di un suo collega.
Ciò accade soprattutto quando la materia è giovane e quando la giurisprudenza non dispone di sentenze o pronunciamenti già erogati dalle magistrature superiori, quali possono essere, ad esempio, il Consiglio di Stato che si pronuncia a sezioni unite o,, acnora di più, la Corte di Cassazione, anch’essa riunita in tutte le sue componenti riguardanti una materia specifica che può essere quella del penale, del civile o anche del diritto amministrativo.
E l’uso del verbo “possono” in riferimento alla facoltà che i privati hanno di presentare autonomamente dei progetti al Comune, con l’obiettivo di mettere in piedi un project financing, a trarre in inganno. Il verbo della possibilità, infatti, non può non indicare un’opzione facoltativa che è nei fatti, visto che un privato se ha un’idea e i soldi formula la proposta, se non ha idee né soldi non la formula, per dirla alla Catalano.
Ma è chiaro che il comma 15 identifica e perimetra una fattispecie che è quella dell’iniziativa privata, che è quella a cui l’ingegnere Fulvio Tartaglione allude quando scrive, nella sua determina, che ce ne sono due che giacciono da anni nei cassetti del Comune di Marcianise e che non hanno avuto neppure il riscontro, la cortesia di una risposta.
Il caso esaminato, cioè quello oggetto della determina di revoca, è costituito dall’iniziativa del Comune di Marcianise, che ha pubblicato una manifestazione di interesse, rivolgendosi ad una platea potenziale formata da tutte le imprese private che producono impianti di illuminazione con determinate caratteristiche e in possesso di determinati requisiti.
Dunque siamo fuori dalle previsioni del comma 15 e non è che questo può diventare riferimento di costruzione di una procedura attraverso una affermazione di tipo assertivo, così come ha fatto Velardi a suo tempo.
Perché se tu dici di riferirti al comma 15, non deve esistere neppure la determina con cui si lancia l’avviso pubblico.
Il comma 15, infatti, riguarda solo il caso in cui l’iniziativa non è assunta dal Comune, ma dal privato, rispetto al quale il Comune diventa destinatario di una proposta di affare.
È logico che, nel caso del comma 15, l’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche non rappresenti un requisito.
È chiaro perché la potestà di un Comune, che mette in circolo una propria idea attraverso l’erogazione di un avviso pubblico, non può che essere accompagnata da quegli atti tipici dell’espressione di una funzione pubblica. Per cui, come ogni altra opera, anche quella lanciata attraverso l’avviso per un project financing non può non stare all’interno del Piano Triennale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 183, unica norma che disciplina questa specifica fattispecie.
Il caso è chiuso. Vedete, non abbiamo utilizzato, nella geometria del nostro ragionamento, il fatto che tutte le imprese che lavorano per le medie e grandi opere come partner dei Comuni e degli altri enti pubblici col sistema dei project financing, non hanno alcun dubbio sul fatto che quando rispondono ad una manifestazione di interesse di un Comune devono collegare questo interesse a un’opera presente nel Piano Triennale, mentre quando sono loro, cioè i privati, a proporre, non è che possono scorrere il Piano come se scorressero un catalogo o l’elenco telefonico.
Questo è tutto.