Nuovo DECRETO COVID. Tornano le “zone gialle” e partono le “certificazioni verdi”
20 Aprile 2021 - 19:50
Nella bozza del decreto Covid allo studio del governo è presente la disciplina delle “certificazioni verdi Covid-19” per il passaggio tra regioni non classificate come gialle. Le certificazioni dovranno provare “lo stato di avvenuta vaccinazione” oppure “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo” o ancora l’avvenuta guarigione da Covid.
La certificazione “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato“. In caso di guarigione, la certificazione ha comunque una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, “in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato“.
La certificazione “cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione”.
Per quanto riguarda la certificazione ottenuta in seguito a tampone, “ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test” o “dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta“. Anche “le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate” dal decreto, così come “le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione“.
Le disposizioni del decreto sono applicabili “fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia“.