S.MARIA C.V. C’era una volta “Kawasaki”. Ritorna tutta la hit parade degli speculatori. Ora Mirra e Leone mettono in discussione la fascia di rispetto del cimitero

9 Novembre 2018 - 12:58

SANTA MARIA CAPUA VETERE(g.g.) Oramai lo abbiamo capito che questa Amministrazione è nata con il preciso compito di portare a termine tutti quei progetti che sono partiti già all’epoca di Vincenzo Iodice e che sono stati messi in stand by  durante l’amministrazione Giudicianni solo dopo che Casertace e l’opposizione fatta da un “giornalaccio” locale sono riusciti a bloccare tutta una serie di vicende poco chiare.

In particolare, una delle strenue battaglie di Casertace è stata quella di denunciare e, in questa maniera di evitare la realizzazione della più volte proposta di riduzione della zona di rispetto cimiteriale.

Ricordiamo ai nostri lettori, che potrebbero aver dimenticato i nostri articoli del tempo giusto per rinfrescare la memoria, che esiste una fascia di 200 m di inedificabilità assoluta intorno ai cimiteri e, ciò in base a norme nazionali che non possono essere derogate neanche dai PRG locali se non in casi eccezionalissimi.

Già durante l’Amministrazione Iodice e, poi a continuare durante l’Amministrazione Giudicianni, erano state presentate quattro diverse richieste di permessi a costruire: pompe di benzina e lavaggio auto, proprio entro  la zona di rispetto attigua che circonda al locale Cimitero.

Ricordiamo per tutte la richiesta di un certo “Kawasaki”, soprannome di un soggetto tra lo stravagante e il naif,  di cui abbiamo molto scritto.

Ricordiamo anche un altro progetto , cui ci sembra fosse interessato Nicola Leone, oggi super assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica, che riguardava lo spostamento degli attuali gazebo dei fiorai vicino alle mura del cimitero con una implementazione di altri gazebo prefabbricati di altri fiorai tra i quali ci sembra di ricordare ci fosse proprio un “Leone”.

Tutto questo sforzo di memoria è dovuto al fatto che ieri, mercoledì, abbiamo appreso della convocazione della terza Commissione consiliare (quella urbanistica), fino a qualche tempo fa presieduta da Agostino Baldassarre che ha dovuto dimettersi per la vicenda dell’Hospice (di cui abbiamo scritto proprio ieri, CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO).

All’ordine del giorno, oltre alla nomina del nuovo Presidente, c’è proprio la “modifica” della fascia di rispetto cimiteriale.

Poco meno di un anno fa il Comune di S. Maria Capua Vetere, che al tempo dell’Amministrazione Di Muro aveva negato tutte le richieste di permesso a costruire, ha vinto al Consiglio di Stato contro un ricorso proposto da uno privato che intendeva aprire una stazione di servizio in zona di rispetto cimiteriale.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 05873/2017 (CLICCA QUI PER LEGGERLA)  ha statuito il vincolo di inedificabilità assoluta di quell’area e ha specificato quali sono i casi eccezionali in cui, previo parere della competente ASL, si possa derogare e permettere l’edificazione.

In realtà, l’aspetto giuridico relativo alla inedificabilità e alla non riducibilità  delle zone di rispetto cimiteriale è consolidato e, a tal proposito, e, soprattutto come apporto per i membri della III Commissione Consiliare, del sindaco Antonio Mirra e dell’assessore Nicola Leone (ci sembra oramai inutile rivolgerci alle opposizioni del tutto impalpabili della città del Foro), riportiamo in calce una sentenza recentissima che è chiarissima.

Sappiamo bene che le sentenze dei Giudici Amministrativi vengono tenute in poco conto da questa Amministrazione Comunale (vedi sentenze del Tar in merito alle attività commerciali in via Caduti di Nassirya), ma noi continuiamo e continueremo a ricordarle sperando che qualcuno di coloro che governano (si fa per dire) Santa Maria Capua Vetere, prima o poi, voglia recuperare un senso del dovere di rispettare verdetti dei tribunali della Repubblica italiana, passati in giudicato.

Ad esempio, andando a recuperare la citata sentenza del Consiglio di Stato, non c’è nulla di cui un comune possa dubitare, lamentandosi per un diritto incerto, perchè mai come in questo caso la giurisprudenza, come scritto prima, è solidissima e indica con precisione anche quei casi eccezionali rispetto ai quali si può derogare al principio generale dei 200 metri della fascia di rispetto.

Ma nessuno di questi casi rientra nelle ipotesi del passato o di eventuali ipotesi del presente, formulate da imprenditori, più o meno avveduti e presentate attraverso il proprio padrinato politico, agli uffici del comune.

E allora, se avete un altro minuto, leggete ciò che il Consiglio di Stato scrive, regolando, in maniera indiscutibile, la materia.

 

QUI SOTTO LO STRALCIO DELLA SENTENZA 

“La zona di rispetto cimiteriale assolve a molteplici funzioni quali quelle di assicurare le condizioni di igiene e salubrità, di garantire la tranquillità e il decoro dei luoghi di sepoltura e di consentire futuri ampliamenti dei cimiteri. I cimiteri devono essere collocati a distanza di almeno 200 mt. dal centro abitato ed è vietato costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 mt. dal perimetro dell’impianto cimiteriale. Il vincolo cimiteriale si impone alla pianificazione comunale anche modificandola ex lege, qualora non sia stato espressamente recepito nello strumento urbanistico: in ragione della sua natura assoluta esso opera come limite legale, anche nei confronti delle eventuali diverse e contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici……

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di edifici nuovi. In ogni caso, la deroga ha carattere eccezionale e deve essere giustificata da esigenze pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblicisti purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona. Tali interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri.” Cons. Stato Sez. VI, 02-07-2018, n. 4018