CLAMOROSO A TRENTOLA. Il Tar dà ragione a Agnese Maria Cangiano e annulla la seduta del consiglio sul riequilibrio. Rischio scioglimento

22 Ottobre 2018 - 17:16

TRENTOLA DUCENTA – La seduta del consiglio comunale del 3 agosto scorso non è valida.

Per cui tutte le delibere approvate nel corso della stessa sono annullate.

E’ questo il succo della sentenza pubblicata in questi giorni dal Tar della Campania, che ha accolto pienamente il ricorso presentato dalla consigliera Agnese Maria Cangiano, assistita dal noto avvocato amministrativista Renato Labriola, che ancora una volta si conferma tra i più vincenti in quanto a procedimenti sviluppati davanti al Tar o al Consiglio di Stato.

Furono cinque le delibere approvate in quel consiglio, tra le quali due dirimenti, fondamentali per la sopravvivenza stessa della consiliatura:

  • variazione di assestamento generale – Bilancio 2018 – art. 175 d.lgs. 267/2000;
  • 4. art. 193 D.Ls. n. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio
    finanziario 2018.

Un assestamento di bilancio e un riequilibrio sono questioni terribilmente serie. Bisognerà capire, a questo punto, e probabilmente dovrà essere il prefetto a dipanare questo arcano, se esistono ancora tempi e condizioni per rimettere all’ordine del giorno di un consiglio comunale i due punto, in modo da approvarli.

In caso contrario, incredibile ma vero, il rischio di uno scioglimento diventa concreto.

E d’altronde la Cangiano, con gli altri consiglieri di opposizione, a partire da Michele Apicella, non avrebbe speso quattrini e tempo per presentare questo ricorso al Tar se a questo non fosse sottesa la concreta possibilità di mandare a casa Andrea Sagliocco a pochissimi mesi dalla sua elezione a sindaco.

In effetti, il segretario comunale ha fatto un gran pasticcio.

Probabilmente riteneva che la Cangiano non sarebbe arrivata a tanto quando le ha detto, dimostrando di non conoscere o facendo finta di non conoscere i contenuti del Regolamento del Comune di Trentola, che la notifica fattale dell’ordine del giorno aveva i crismi della regolarità, contraddicendo la tesi della consigliera che, in piena aderenza ai dettami dello stesso Regolamento, affermava che la citata notifica si sarebbe dovuta fare presso il suo domicilio, visto che il padre (che ha firmato materialmente la ricevuta al messo comunale) non abita insieme a lei.

Ed è proprio questo l’elemento cardinale della motivazione, declinata dai giudici della Prima Sezione del Tar della Campania.

Le procedure relative alla notifica di una seduta del consiglio comunale sono fondamentali, perché rappresentano tessuto connettivo, elemento essenziale affinché un consigliere possa svolgere pienamente la sua funzione di indirizzo politico e di controllo degli organismi esecutivi.

I tempi che separano la notifica dalla celebrazione della seduta consiliare non possono essere facoltativi: cinque giorni rappresentano una garanzia che permette ai consiglieri di acquisire la documentazione e le informazioni che consentono loro di concorrere al processo deliberativo.

Siccome secondo il Tar, che ha accolto pienamente il ricorso dell’avvocato Renato Labriola, questo non è accaduto per la Cangiano, tutta la procedura e tutti gli atti  le conseguenze degli atti del consiglio comunale del 3 agosto vanno invalidati senza remissioni.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA SENTENZA DEL TAR: 6129-1_5503