S.MARIA C.V. Due anni di disagi e di distruzione del commercio in zona Sant’Erasmo. E il Ctu è tecnicamente un ignorante

1 Ottobre 2018 - 09:45

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Due anni e una situazione di grave disagio, anzi gravissimo per i cittadini di Santa Maria Capua Vetere, senza che si intraveda un percorso che conduca a una soluzione del problema. Tutta la zona di Piazza Milbitz, di Sant’Erasmo, totalmente paralizzata. Danni alla salute mentale e psicologica degli automobilisti, danni alla vivibilità dei residenti, letteralmente massacrati dallo smog che aumenta con il traffico paralizzato, con le code infinite; danni enormi per i commercianti, per i bar, per tutti gli altri locali che da quando quella strada è stata ridotta a un solo senso di marcia, fanno letteralmente la fame.

Ma niente si muove. Il palazzo della vergogna, il cantiere infinito, bloccato da un contenzioso tra i proprietari, resta lì, ormai immutabile, un monumento reale all’inerzia amministrativa.

Guardate, noi non vogliamo tornare a maliziare sul fatto che anche la moglie del sindaco abbia degli interessi e delle proprietà all’interno di quel palazzo. Non lo vogliamo fare ma è chiaro che siamo di fronte a una situazione pazzesca, perchè le gravi limitazioni del traffico sono legate al transennamento, per motivi di pubblica sicurezza, di quella parte del palazzo che dà sulla strada e che viene considerato pericolante.

Ma può rimanere un immobile, al centro della città, pericolante nei secoli dei secoli? No, non può. Non può perchè i disagi e l’interesse collettivo prevalgono su quelli dei proprietari.

Una fandonia che sembra abbia trovato il timbro istituzionale di un Ctu racconta della piena ragione dei citati proprietari rispetto alla necessità di pagare al comune la tassa sull’occupazione dello spazio pubblico. Una stupidaggine tanto grande da indurci a non voler sintetizzare nulla, ma raccomandarvi una lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione, la quale, in maniera chiarissima, anche per chi non è un addetto ai lavori, sancisce chiaramente che anche i palazzi pericolanti non rappresentano una ragione per la quale i proprietari possono essere esentati dal pagamento della tassa.

E questa è un’altra grave inadempienza del comune di Santa Maria Capua Vetere.

Ma scusi, sindaco Mirra, lei che dovrebbe essere un esperto giurista, è mai possibile che consideri un problema di malelingue l’esistenza di una sentenza tombale della Cassazione, che lei dimostra, con tutto il rispetto alla sua persona, di non conoscere o di far finta di non conoscere.

 

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE

Cass. civ. Sez. V, 28-06-2005, n. 13942

TRIBUTI LOCALI
Tassa occupazione suolo pubblico
La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche presuppone unicamente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 507 del 1993, il fatto oggettivo dell’occupazione, quale che sia il fine che l’abbia determinata, trovando la sua ratio nell’utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini, interesse o utilità che può anche coincidere con finalità di ordine pubblico, proprie dell’ente pubblico locale, come quando l’occupante intenda evitare che dalla cosa di sua proprietà, gravemente danneggiata, ovvero oggetto di ristrutturazione o di restauro, possa derivare un danno alle persone; pertanto, la realizzazione di una recinzione all’esterno di un edificio da restaurare, per la posa in opera di ponteggi ed impalcature esterne e la tutela della pubblica incolumità, è occupazione assoggettabile al tributo di cui sopra.
FONTI
Boll. Trib., 2005, 1514
Dir. e Prat. Trib., 2005, 2, 1521

 

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