ASI ILLEGALE. La prova definitiva che gli ultimi due bilanci e tutti gli atti del Consiglio Generale dall’inizio di gennaio 2020 in poi sono nulli. REGIONE COMPLICE

6 Febbraio 2021 - 12:38

Dopo aver esaminato la Legge Regionale approvata ad hoc per le Asi campane e lo Statuto di quella di Caserta, oggi è la volta della legge dello Stato n.444 del 1994. Chiara e perentoria

 

 

 

CASERTA – Le chiacchiere stanno a zero. Chi si muove rifiutando il confronto sui contenuti e utilizzando copiose risorse pubbliche per assoldare avvocati scelti in una presa diretta per muovere azioni giudiziarie nei confronti di un giornale libero qual è Casertace, contando, in un mare di assoluzioni e archiviazioni, su qualche distrazione, come quella nota che ha portato il sottoscritto a non costituirsi in un giudizio civile,  è destinato comunque a ricevere il torto della storia, a pagare il conto della vera ingiuria che un organismo pagato coi soldi dei cittadini infligge nel momento in cui, non avendo evidentemente argomenti da contrapporre, rifiuta il confronto-scontro sui contenuti e spende più di 60mila euro per fare cause ad un giornale, prelevandole dalle tasche dei cittadini.

E allora oggi, ancora una volta, alla presidente dell’Asi di Caserta Raffaela Pignetti chiediamo di mettere da parte ogni valutazione di tipo personale che, per carità, non vogliamo incrinare o inficiare, ma di concentrarci un attimo sulla questione fondamentale della temporalità della funzione che esercita destinata a rimanere, proprio in quanto estensione, seppure indiretta, della sovranità popolare, al di là e oltre il tempo delle nostre misere vite.

Poi, magari non lo farà perché l’esercizio culturale su queste argomentazioni non è affatto agevole e occorre, come si suol dire, un bagaglio, ma noi abbiamo il dovere di riformulare, per l’ennesima volta, l’invito.

Come ama dire il suo amico Stefano Graziano, ex deputato ed ex consigliere regionale, interprete tra i più accaniti di uno dei luoghi comuni dialettici della politica senza idee, “il vero tema” di oggi sta nella legge.

Perché al di là della simpatia e dell’antipatia, qui bisogna stabilire se una legge, in quanto tale, debba o meno essere rispettata. Sembra una domanda oziosa, ma in realtà non è così.

Dell’incredibile violazione della norma che regola il funzionamento degli organismi delle Asi campane presente nella legge regionale del 2013 (CLICCA QUI) abbiamo scritto.

Così come abbiamo scritto, sempre all’interno dell’articolo appena citato, della violazione dello Statuto dell’Asi, che pur con qualche sofferenza, pur ricorrendo ad una rosa normativa non del tutto agibile e comprensibile, non ha potuto escludere dalle sue formulazioni il richiamo stabile alla Legge Regionale del 2013, regolando dunque il sistema di funzionamento degli organismi interni sul termine inviolabile e non aggirabile dei 5 anni.

Un quinquennio di carica per l’organismo presidenziale, un quinquennio di validità dell’organismo assembleare, che nelle Asi viene definito Consiglio Generale.

Negli articoli dell’ultimo mese molto abbiamo trattato della correità di fatto di una Regione Campania che disprezza le sue stesse leggi nel momento in cui, ancora oggi, non procede alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di convocare le cosiddette assemblee degli Ambiti, tutti scaduti, da almeno 15 mesi e che dell’assemblea o consiglio generale che dir si voglia rappresentano la spina dorsale.

E molto abbiamo scritto anche intorno alla nostra solida convinzione che gli atti compiuti dall’organo assembleare, tra cui due fondamentali approvazioni del Bilancio datate gennaio 2020 e gennaio 2021, siano tecnicamente ed evidentemente nulle, con conseguenze pesantissime sull’intera struttura del Consorzio Intercomunale delle aree industriali.

A pensarci bene, però, abbiamo capito che tutto sommato il nostro era una sorta di automatismo logico. Ora, la logica è una importante disciplina che ha ispirato come causa correnti filosofiche, pensiero politico e, perché no, codici e leggi.

Però il fatto che ci sia una causa non necessariamente implica che ci sia un effetto.

Se l’organismo assembleare dell’Asi è scaduto nel novembre 2019 (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO IN CUI LO DIMOSTRIAMO) può la semplice deduzione, legata a un principio logico, considerare nullo tutto ciò che quella assemblea, quel consiglio generale, ha determinato e approvato dopo la scadenza del novembre 2019?

No, purtroppo non basta. Soprattutto in un Paese come l’Italia, dove probabilmente è nato il famoso detto “Fatta la legge, trovato l’inganno”.

Inganno che può essere anche rappresentato da una “leggina” successiva a una legge più importante, che va a posare la manina, come in un atto di borseggio, su quel contenuto che magari dà fastidio a quella determinata lobby affaristica o politica.

Quindi bisogna stare attenti su quella che potremmo definire la nuda vigenza. Tale è, questo ci permettiamo di dire dopo aver studiato bene la questione, il dettato, pienamente in vigore, approvato il 15 luglio 1994 n.444, 60esimo e ultimo giorno utile per convertirla, in Parlamento, dal Decreto Legge che l’allora governo Berlusconi aveva approvato il 16 maggio ’94.

Trattasi della legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi. Recita l’articolo 3:

  Art. 3.
               Proroga degli organi - Regime degli atti
  1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel  termine  di  cui
all'articolo  2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
  2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli  organi  scaduti  possono
adottare   esclusivamente  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,
nonche' gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita'.
  3.  Gli  atti  non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel comma 2,
adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Per completezza e per rigore precisiamo che l’articolo 2 della stessa legge definisce il perimetro di attuazione della stessa collegandola “agli organi non ricostituiti entro la scadenza”.

Domanda alla governance dell’Asi di Caserta. Dal 19 novembre 2019 al giorno del mese di gennaio 2020 in cui è stato approvato il Bilancio erano trascorsi meno o più di 45 giorni? Perché  se sono di più, l’ultima cosa al mondo che si può dire è che un Bilancio e la sua approvazioni siano considerabili “atti di ordinaria amministrazione” o urgenti in quanto legati a situazioni sopravvenute.

Un Bilancio è un Bilancio e in ogni ente pubblico la sua approvazione rappresenta il momento più solenne della vita amministrativa.

Non esiste in nessun modo che un Bilancio possa essere approvato da un organismo scaduto da più di 45 giorni.

E se l’approvazione del gennaio 2020, la sua valutazione, necessitano di un ricorso al calendario, allo scopo di controllare la decorrenza dei 45 giorni, non c’è alcun dubbio che il Bilancio approvato qualche giorno fa, cioè nel gennaio 2021, sia “nullo dei suoi effetti” così come previsto espressamente dall’appena citato articolo 3 comma 3. Da novembre 2019 a gennaio 2021 sono trascorsi 15 mesi, altri che 45 giorni. Continueremo questa battaglia e chiederemo all’assessore alle Attività Produttive Marchiello di rispondere alle nostre domande, che poi sono le domande che si alzano dalle ferite che il signor De Luca, pur di proteggere la cosiddetta governance dell’Asi di Caserta, hanno prodotto sia nella normativa nazionale, sia tragicomicamente, nella normativa di casa loro, cioè della Regione.

Alla prossima puntata.