Il Tar potrebbe riaprire già da martedì le scuole chiuse da De Luca. Vi spieghiamo, passo passo, il decreto della giudice Abbruzzese

17 Ottobre 2020 - 19:10

Viene ammessa la fondatezza di una richiesta di decisione urgente in quanto è fondata la prefigurazione di esistenza di un “danno grave”. Per le 10 di lunedì mattina, De Luca dovrà presentare non le “cartuscelle” e le sedicenti interviste fatte dalle asl, ma tutti gli atti istruttori che mettono maggiormente in pericolo rispetto a ciò che succede nelle altre regioni, il diritto alla salute, facendolo prevalere su quello al lavoro e su quello all’istruzione. IN CALCE ALL’ARTICOLO, IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO PRESIDENZIALE DEL TAR

 

CASERTA(Gianluigi Guarino) Chissà se il presidente della Quinta Sezione del Tar della Campania Maria Abbruzzese è anche mamma e chissà se da mamma abbia vissuto in queste ore la difficoltà per l’inopinata, sorprendente e a nostro avviso ingiustificata decisione del presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, di chiudere, attraverso un’ordinanza, le scuole di ogni ordine e grado.

Al momento, però, quello che interessa è ciò che Maria Abbruzzese farà, deciderà nella veste di giudice, in riscontro al ricorso, presentato ieri da un gruppo di genitori, rappresentati dall’avvocato casertano Felice Laudadio e dal suo collega Alberto Saggiomo, i quali chiedono la sospensione cautelare di ogni effetto della citata ordinanza, relativamente alla parte, da questa dedicata, ai provvedimenti di chiusura delle scuole.

Per gli appassionati della materia, mettiamo a disposizione il testo integrale del decreto della presidente Abbruzzese, in calce a questo articolo. Per chi non volesse leggerlo o per chi ha difficoltà nel districarsi tra i meandri lessicali complessi del “giuridichese”, vi facciamo una rapida sintesi.

I ricorrenti hanno chiesto che la sospensione dell’ordinanza possa avvenire o attraverso la procedura classica e quindi attraverso un pronunciamento del collegio, precisamente della Quinta Sezione al completo cioè partecipata dalla citata presidente Maria Abbruzzese, dai consiglieri Pierluigi Russo e Diana Caminiti, primo referente Maria Grazia D’Alterio e ancora referente Fabio Maffei, oppure, se questo non dovesse essere possibile, di esprimere con urgenza una decisione diretta e monocratica da parte del solo presidente Abbruzzese.

Questa non si tira indietro e ammette che l’ordinanza di De Luca va sicuramente ad interferire e ad alterare due diritti fondamentali: quello al lavoro, condizionato dalla necessità che i genitori hanno di stare vicini ai propri figli, costretti a casa dal provvedimento della Regione ed il diritto all’istruzione che pure viene alterato, perchè le lezioni in presenza, classiche, storicamente erogate sono una cosa, mentre ben altra cosa sono le lezioni della cosiddetta “didattica a distanza“, la quale, aggiungiamo noi, non verrà realizzata in un contesto corrispondente a quello della scorsa primavera, bensì in un regime che potremmo definire di “libera circolazione di uomini e mezzi”, cioè il contrario del coprifuoco o lockdown che dir si voglia.

Va da se che la possibilità di allontanarsi da casa, rappresenti un ulteriore elemento di potenziale distrazione soprattutto da parte degli studenti più grandi di età, in special modo quelli delle scuole superiori che magari, simulando un problema di linea internet, potrebbero anche selezionare cioè scegliere le ore da fare realmente con didattica a distanza e quelle più barbose, non gradite durante le quali sgattaiolare verso aree della rete digitali più accattivanti o, ancor di più, all’esterno della propria abitazione.

Tutte cose che ovviamente il presidente De Luca non ha valutato, perchè lui è fondamentalmente concentrato sulla narrazione di sè, della propria icona di leader che per essere tale, però, deve stare costantemente in prima pagina.

Il giudice Abbruzzese afferma, però, che il diritto alla salute è sicuramente prevalente rispetto a quelli al lavoro e all’istruzione. Però siccome si tratta di uno scontro tra grandi diritti, tra i fondamentali essenziali della cittadinanza democratica, vuole conoscere dalla Regione Campania tutti gli specifici elementi tecnico-giuridici che hanno portato a considerare la situazione precaria, pericolosa, ma soprattutto differentemente cogente rispetto alle condizioni che si registrano in tutte le altre regioni d’Italia, dove nessun altro governatore ha chiuso, per il momento, le scuole di ogni ordine e grado.

Insomma, il giudice Abbruzzese vuole capire perchè De Luca ritenga che esista una specificità campana che giustifichi un provvedimento che, in nessun altro ordinamento regionale, è stato assunto.

Ed è del tutto evidente che la semplice asserzione, contenuta nell’ordinanza di De Luca, riferita alle interviste effettuate dalle Asl e assimilate dalla cosiddetta Unità di Crisi, non appare sufficiente per rendere pacifica la tesi che esistendo un rischio straordinario e specificatamente campano per la salute dei cittadini ed essendo il diritto a questa connesso prevalente su quelli al lavoro e all’istruzione, la chiusura delle scuole vada confermata in quant pienamente fondata su elementi incontrovertibili.

Siccome il presidente della Quinta Sezione del Tar della Campania, riconoscendo l’urgenza e anche riconoscendo il fondamento di rivendicazione del “danno grave” da parte dei ricorrenti, esclude il ricorso alla procedura ordinaria della sospensiva collegiale, che, scrive, sarebbe oggetto di una sentenza che non potrà mai arrivare prima del 30 ottobre, data di scadenza dell’ordinanza di De Luca, stabilisce che sarà lei a pronunciarsi monocraticamente sul ricorso dei genitori.

E siccome la questione, acclarata l’esistenza di un elemento di grande urgenza, va definita in tempi brevissimi,  ordina alla Regione Campania, dunque a De Luca, di presentare entro e non oltre le ore 10 di dopodomani 19 ottobre, “la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’ordinanza impugnata e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata, ivi compresi quelli relativi alla, pure allegata, incompleta dotazione dei presidi (leggi, banchi monoposto, n.d.d.) scolastici deputati al distanziamento interpersonale“.

Fin qui, il decreto del Tar. Non sappiamo cosa abbiano portato al giudice i ricorrenti. Ma riteniamo che di fronte alla fredda e nitida logica dei numeri che noi di CasertaCe abbiamo pubblicato in un articolo di ieri (CLIKKA QUI PER LEGGERLO) e in un altro di stamattina (CLIKKA QUI PER LEGGERLO), non potrebbe non riconoscere, consultando quelle cifre, che la chiusura delle scuole non si poggia su quei fondamenti di necessità e di urgenza tali da far ritenere perfettamente impiantato nella vicenda quel diritto alla salute come prevalente rispetto ai diritti al lavoro e all’istruzione, che, al contrario, sempre noi di CasertaCe, alla luce del durissimo lavoro che abbiamo sviluppato sui dati epidemiologici e sui gradi di incidenza espressi dalla popolazione scolastica, riteniamo, nel caso di specie, nettamente prevalenti, ma non perchè lo siano in generale sul diritto alla salute, ma perchè quest’ultimo, sicuramente fondamentale in questo periodo, non ha visto variare la sua cifra di garanzia dal momento in cui sono state aperte le scuole in Campania.

Al contrario, l’ordinanza di De Luca ha pesantemente alterato, come pure considera con chiarezza il presidente Abbruzzese, gli altri due diritti, cioè quello dei genitori a poter lavorare con serenità e quello dei loro figli a poter ricevere una istruzione secondo i canoni di un’offerta didattica quantomeno decente.

CLIKKA QUI PER LEGGERE IL DECRETO DEL TAR